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Rischio amianto e FAV

La gestione dei materiali contenenti Amianto e Fibre Artificiali Vetrose (FAV) rappresenta una sfida significativa ereditata dal secolo scorso, quando l’amianto era ampiamente utilizzato per le sue eccezionali proprietà.

Nonostante la sua messa al bando in Italia dal 1992 a causa della sua cancerogenicità accertata, numerosi manufatti contenenti amianto o eternit sono ancora presenti.

Allo stesso modo, le Fibre Artificiali Vetrose (FAV), sviluppate soprattutto dopo il divieto dell’amianto come materiali dalle caratteristiche simili, sono oggi sotto stretta osservazione per le loro accertate caratteristiche di pericolosità, richiedendo specifiche precauzioni per l’uso, la rimozione e la gestione generale.

Romeo Safety Italia offre consulenza specialistica in materia di Amianto e FAV, supportando clienti in diverse attività per la gestione sicura di questi materiali.

I nostri servizi di gestione e analisi di amianto e FAV

Il nostro ruolo è quello di accompagnarti in ogni fase, dalla diagnosi all’intervento, garantendo la piena conformità e la sicurezza dei tuoi ambienti.

Censimento e analisi chimica

effettuiamo attività di censimento e analisi chimica su materiali che potrebbero contenere amianto e/o FAV, presenti in edifici residenziali e industriali o nel ballast ferroviario, per determinarne la presenza.

Monitoraggio dell’aria

eseguiamo rilievi di monitoraggio dell’aria (MOCF o SEM) per verificare le concentrazioni di fibre di amianto o FAV presenti.

Relazioni di censimento/mappatura

predisponiamo relazioni dettagliate di censimento e mappatura per documentare la presenza di amianto e FAV in edifici, cantieri e realtà industriali.

Valutazione e gestione del rischio amianto

offriamo valutazione e gestione del rischio amianto in conformità con la normativa vigente (D. Lgs 81/08 smi, DM 06.09.94), calcolando il rischio attraverso algoritmi riconosciuti a livello regionale, nazionale e internazionale.

Tecnico responsabile

assumiamo l’incarico di Tecnico Responsabile per il controllo e la manutenzione dei manufatti contenenti amianto, in accordo con il DM 06.09.1994.

Supporto per piani di lavoro di bonifica

forniamo supporto nella predisposizione di Piani di Lavoro per le opere di bonifica amianto, da presentare agli Enti preposti, anche ricoprendo incarichi di coordinatore alle opere di bonifica dell’amianto, ai sensi dell’art. 256 del D.lgs 81/08 smi.

Procedure operative per la gestione

predisponiamo procedure operative specifiche per la gestione, inclusa la bonifica e rimozione, dei manufatti contenenti amianto e FAV.

Valutazione del rischio da esposizione a FAV

redigiamo Valutazioni dei Rischi derivanti dall’esposizione a Fibre Artificiali Vetrose e sviluppiamo procedure operative di gestione ad hoc per gli ambienti di lavoro.

Computi metrici estimativi

prepariamo computi metrici estimativi per la rimozione/bonifica di amianto e FAV in cantieri temporanei e mobili. campionamento ballast ferroviario: effettuiamo campionamento di ballast ferroviario per successive analisi chimiche e caratterizzazione in termini di rifiuto, ai sensi del D.Lgs 152/06 smi.

Ritrovamento amianto in cantiere e durante i lavori di scavo e rifacimento sede stradale: come comportarsi?

All’interno di un cantiere edilizio in cui vi sia il rinvenimento inaspettato durante i lavori di scavo di materiale con sospetta presenza di amianto (a titolo esemplificativo lastre di copertura, altri tipi di manufatti contenenti potenzialmente amianto), il CSE deve disporre l’immediata sospensione delle lavorazioni nell’area interessata. Questa iniziale procedura, dettata dal buon senso, mette in condizione di sicurezza i lavoratori presenti e consente di adottare i primi provvedimenti cautelativi, a tutela della salute e dell’ambiente.

Sarà poi necessario circoscrivere l’area, per esempio con del nastro bianco/rosso, coprire provvisoriamente la zona in cui si è rinvenuto il materiale sospetto, per es. con teli di polietiliene, allo scopo di evitare dispersioni di fibre in ambiente, operando a debita distanza e informando il Responsabile dei Lavori o il Committente della situazione in atto.

Una volta nota la natura del materiale, a seguito di prelievo di campione ed analisi chimica, e nel caso si confermi la presenza di amianto il Committente/Responsabile dei lavori dovrà affidare la rimozione ad una Ditta specializzata ai sensi della normativa vigente la quale potrà intervenire dopo l’approvazione del “Piano di lavoro” specifico, redatto ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs 81/08 smi.

Metti in sicurezza i tuoi ambienti di lavoro dal Rischio Amianto e FAV. Contattaci per una consulenza.

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 Per maggiori informazioni compila il form sottostante o chiama il 02/84.800.210 (Lunedì-Venerdì, 9.00-13.00/14.00-18.00)

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FAQ Amianto e FAV

In quali materiali si può trovare l’amianto?

L’amianto è stato ampiamente utilizzato per la realizzazione di moltissime sostanze, prodotti e oggetti nel secolo scorso, grazie alla sua elevatissima resistenza al calore, economicità, facilità di lavorazione e reperibilità. Pertanto, può essere trovato in una vasta gamma di manufatti e oggetti ereditati da quel periodo.

Quali sono gli obblighi per un proprietario/gestore di un immobile in cui è presente l’amianto?

I manufatti contenenti amianto sono gestiti in accordo con quanto regolamentato dalla normativa italiana in materia. In particolare, la normativa vigente (D. Lgs 81/08 smi, DM 06.09.94) prevede la valutazione e gestione del rischio amianto. Il DM 06.09.1994, inoltre, stabilisce la necessità di un Tecnico Responsabile per il controllo e la manutenzione dei manufatti contenenti amianto.

È sempre obbligatorio rimuovere l’amianto?
Non è sempre obbligatorio rimuovere l’amianto. La normativa vigente (D. Lgs 81/08 smi, DM 06.09.94) richiede una valutazione e gestione del rischio. Ciò implica che, a seconda dello stato di conservazione e della tipologia del materiale, potrebbero essere previste diverse strategie di gestione, come il confinamento o l’incapsulamento, oltre alla rimozione, sempre in accordo con le procedure operative di gestione.
Tutte le imprese possono rimuovere l’amianto e le FAV?
No, non tutte le imprese possono rimuovere l’amianto e le FAV. Le opere di bonifica dell’amianto devono essere condotte da imprese qualificate e specializzate, che devono presentare Piani di Lavoro agli Enti preposti, come previsto dall’art. 256 del D.lgs 81/08 smi. Esistono inoltre particolari precauzioni per l’uso, la rimozione e la gestione in generale delle Fibre Artificiali Vetrose.