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Il datore di lavoro, ha l’obbligo di richiedere la verifica periodica dell’impianto di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche(D.P.R. 462/2001 art. 4).
Il datore di lavoro, per effettuare la verifica, può rivolgersi (art. 4 commi 2, 3, 4) all’A.T.S all’A.R.P.A. o ad  Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, ed ha l’obbligo di conservare il verbale relativo alla verifica periodica compiuta, rilasciatogli dal soggetto che ha eseguito la verifica periodica, così da poterlo esibire su richiesta degli organi di pubblica vigilanza (Inail, Nas, Ispettorato del lavoro, ecc.),

CHI EFFETTUA LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI

Le verifiche degli impianti previste dal DPR 462/01 possono essere effettuate soltanto da un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o, in alternativa, dall’Asl/Arpa.

Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici

PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE

Le verifiche periodiche devono essere eseguite secondo le seguenti tempistiche:

  • ogni 5 anni, qualora si tratti di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche in luoghi dove non sussistano particolari rischi (es. piccole attività, ecc.).
  • ogni 2 anni, qualora si tratti di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche installati in cantieri temporanei e mobili, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (normalmente attività soggette a Certificato Prevenzione Incendi), nonché per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Il verbale della verifica predisposto e rilasciato dagli organismi abilitati è equipollente al verbale rilasciato dagli organi ispettivi, a seguito di una verifica periodica.

DI COSA CI OCCUPIAMO?

Romeo Safety Italia Srl in partnership con l’organismo abilitato offre:

  • verifica periodica, di norma biennale, delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • verifica periodica, con cadenza, a secondo i casi biennale o quinquennale, degli impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
  • verifica periodica, con cadenza, a secondo i casi biennale o quinquennale, degli impianti di messa a terra di impianti alimentati oltre a 1000 V;
  • verifica periodica, con cadenza biennale, degli impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

RESPONSABILITÀ IN CASO DI MANCATA VERIFICA DELL’IMPIANTO

Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica:

  • responsabilità civili e penali se avviene un infortunio sull’impianto, in seguito alla mancata verifica;
  • sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza.

 

Vuoi un aiuto per espletare tutti gli obblighi della verifica di messa a terra? Chiamaci allo 02 84800210 per una prima consulenza o scrivi a servizi@safetyitalia.it