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Lgs. 101/2020 attuazione della direttiva 2013/59/EuratomRischio da esposizione a gas RADON

 

Con il nuovo D. Lgs. 101/2020 vengono definite le nuove modalità circa la valutazione e mitigazione del rischio dal gas radon in ambiente chiuso e di lavoro.

Le principali novità introdotte riguardano:

  • l’adozione del piano nazionale d’azione per il radon (art. 10 – entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto);
  • l’individuazione delle aree prioritarie per la misurazione (art. 11 – entro 24 mesi dall’entrata in vigore del piano).
  • nuovi limiti di concentrazione del gas radon più restrittivi, in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per i luoghi di lavoro, rispetto alla precedente normativa nazionale – (art. 12);
  • individuazione di una nuova figura di esperto in interventi di risanamento radon, tali professionisti devono essere in possesso di abilitazioni e di requisiti formativi (art. 15)
  • Le disposizioni (art. 16) si applicano a:
  1. a) luoghi di lavoro sotterranei (in ragione all’art. 17 le misurazioni del gas radon devono essere eseguite entro 24 mesi dall’inizio delle attività);
  2. b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all’articolo 11 (le misurazioni devono essere eseguite entro 24 mesi dalla definizione delle aree prioritarie);
  3. c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il radon;
  4. d) stabilimenti termali

 

Romeo Safety Italia S.r.l. resta a disposizione per qualsiasi informazioni e/o richieste di consulenza su tale aspetto.

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