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Modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza: Scopri le Novità del D. Lgs. 81/08

La Legge 13 dicembre 2024, n. 203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, introduce significative modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). Queste novità, in vigore dal 12 gennaio 2025, mirano a rafforzare la tutela dei lavoratori e a semplificare alcune procedure aziendali.

Principali Modifiche al D. Lgs. 81/08:

Commissione per gli Interpelli (Art. 12):
Composizione: La Commissione includerà almeno quattro membri con competenze giuridiche, mantenendo invariato il numero complessivo dei componenti.
Obiettivo: Garantire interpretazioni normative più accurate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Relazione Annuale sulla Sicurezza (Art. 14-bis):
Obbligo: Il Ministro del Lavoro dovrà presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro riferita all’anno precedente.
Contenuto: Analisi della situazione, interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e sicurezza, e programmi legislativi previsti per l’anno in corso.
Medici Competenti (Art. 38):
Verifica dei Requisiti: Il Ministero della Salute controllerà periodicamente, attraverso l’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il mantenimento dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco dei medici competenti.
Obiettivo: Assicurare un costante aggiornamento professionale dei medici competenti.
Sorveglianza Sanitaria (Art. 41):
Visita Medica Preassuntiva: Il datore di lavoro può sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva anche in fase preassuntiva, affidandola esclusivamente al medico competente.
Esami Clinici: Il medico competente deve considerare gli esami già effettuati dal lavoratore, evitando ripetizioni inutili, purché compatibili con le finalità della visita preventiva.
Visita Post-Assenza Prolungata: Obbligatoria solo se ritenuta necessaria dal medico competente, dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.
Utilizzo di Locali Sotterranei o Semisotterranei (Art. 65):
Condizioni: Consentito l’uso per attività lavorative se le lavorazioni non producono emissioni di agenti nocivi e se sono rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima previsti dall’Allegato IV del D. Lgs. 81/08.
Procedura: Il datore di lavoro deve comunicare l’uso di tali locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite PEC, allegando la documentazione richiesta. I locali possono essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo diverso parere dell’INL.