
Legge 198/2025 e il Decreto Badge Digitale: cosa cambia nei cantieri italiani
Legge 198/2025 e il Decreto Badge Digitale: cosa cambia nei cantieri italiani

Con la conversione in legge del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 – diventato Legge n. 198/2025 – il legislatore italiano ha introdotto una serie di modifiche significative al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008). Si tratta di interventi che toccano tre ambiti fondamentali per chi opera nella consulenza e nella gestione della salute e sicurezza nei cantieri: il Badge Digitale per i lavoratori, la nuova gerarchia delle protezioni contro le cadute dall’alto (Art. 115) e la revisione delle norme sulle scale verticali (Art. 113).
In questo articolo analizziamo nel dettaglio le novità, le implicazioni operative e le opportunità che questo pacchetto normativo offre alle imprese e ai professionisti della sicurezza.
Il Badge Digitale: da obbligo a strumento di gestione
Cos’è e a chi si applica
La norma prevede la sostituzione della tradizionale tessera di riconoscimento cartacea con un sistema digitale avanzato. L’obiettivo dichiarato è tutelare la salute, la sicurezza e i diritti sociali dei lavoratori, contrastando al tempo stesso il lavoro irregolare e l’elusione fiscale e contributiva nei rapporti di appalto e subappalto.
Il Badge Digitale di cantiere si applica a tutte le imprese – indipendentemente dal settore merceologico – che operano in cantieri edili in regime di appalto e subappalto, sia pubblico che privato. È prevista inoltre una futura estensione ad altre attività ad alto rischio, che verrà definita con decreto del Ministro del Lavoro.
Caratteristiche tecniche
Il badge, fruibile anche in formato digitale, sarà dotato di un codice univoco identificativo e conterrà tutti gli elementi anagrafici del lavoratore. Dal punto di vista tecnico, verrà reso disponibile tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), garantendo l’integrazione con il fascicolo elettronico del lavoratore previsto dal D.Lgs. 150/2015.
Le informazioni che il badge dovrà contenere, secondo la bozza attualmente in discussione, includono:
- Cognome, nome, data e luogo di nascita del lavoratore (per i cittadini stranieri: solo lo Stato estero di nascita)
- Cittadinanza e Codice Fiscale
- Fotografia del lavoratore
- Codice univoco / QR Code / tecnologia NFC
- Ragione Sociale e Codice Fiscale dell’impresa
- Livello e tipologia di contratto, CCNL applicato
- Data di inizio del rapporto di lavoro
| Sanzioni previste L’assenza del badge comporta una sanzione amministrativa da €100 a €500 per singolo lavoratore, oltre all’attivazione di controlli ispettivi onerosi. Durante il periodo transitorio — fino all’emanazione del decreto attuativo — rimane in vigore l’obbligo della tessera di riconoscimento tradizionale. |
Timeline di attuazione
La normativa prevede i seguenti passaggi:
- 30 Dicembre 2025: data di riferimento per l’emanazione del decreto attuativo ministeriale
- Entro 60 giorni: termine per la definizione di contenuti e modalità operative del badge
- Marzo 2026: obbligo teorico di adozione del badge digitale (soggetto a possibili slittamenti)
- Periodo transitorio: obbligo di mantenere la tessera di riconoscimento tradizionale fino all’entrata in vigore del decreto
La definizione operativa del badge si annuncia complessa: il decreto ministeriale dovrà affrontare temi delicati come la gestione del turn-over dei lavoratori, i permessi di soggiorno, i contratti a termine, la tutela della privacy e la conformità al GDPR. È realistico attendersi ulteriori slittamenti nei tempi di attuazione.
Da obbligo a vantaggio competitivo
La vera opportunità offerta dal Badge Digitale non è solo la conformità normativa: se ben implementato, diventa uno strumento prezioso di gestione operativa del cantiere. Tramite QR Code o tecnologia NFC collegati ai documenti del lavoratore, il badge può funzionare come un “lasciapassare digitale” che consente di:
- Verificare in tempo reale l’idoneità sanitaria e le relative scadenze
- Controllare la formazione specifica completata e le scadenze degli aggiornamenti
- Visualizzare il modello UNILAV, la scadenza dei contratti a termine e dei permessi di soggiorno
- Monitorare la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- Gestire gli accessi al cantiere e il monitoraggio delle presenze in tempo reale
Oggi è frequente che i lavoratori vengano respinti all’ingresso del cantiere per mancanza di documentazione disponibile in tempo reale. Il badge digitale elimina questa inefficienza, generando risparmio economico e riduzione dei ritardi operativi.

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Art. 115 D.Lgs. 81/08: la nuova gerarchia delle protezioni contro le cadute
La modifica sostanziale
L’Art. 115 del T.U. 81/2008 è stato profondamente riformulato. La versione precedente richiedeva l’uso di sistemi di protezione individuale (assorbitori di energia, connettori, dispositivi di ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, guide o linee vita, imbracature) qualora non fossero attuate misure di protezione collettiva. La nuova formulazione ribalta l’approccio, introducendo una chiara gerarchia obbligatoria.
La nuova gerarchia delle protezioni (in ordine di priorità)
- 1° Priorità — Protezioni collettive: parapetti e reti di sicurezza
- 2° Priorità — Sistemi di trattenuta e posizionamento
- 3° Priorità — Sistemi di accesso mediante funi
- 4° Priorità — Sistemi di arresto caduta
| Principio fondamentale Le misure di protezione collettiva (parapetti, reti di sicurezza) devono essere sempre preferite ai sistemi di protezione individuale. Solo quando le protezioni collettive non siano tecnicamente praticabili è possibile ricorrere ai sistemi individuali, in ordine di priorità crescente. |
Implicazioni operative per i professionisti HSE
Questa modifica impone una rivalutazione delle procedure di lavoro in quota in tutti i cantieri. Il datore di lavoro, ai sensi del riformulato Art. 111, è tenuto a scegliere le attrezzature più idonee secondo questa gerarchia, e a documentare nella valutazione del rischio le ragioni per cui una protezione collettiva non è stata adottata qualora si ricorra a sistemi individuali.
Aspetti tecnici fondamentali da considerare:
- effetto pendolo: rischio presente ogni volta che la forza peso del lavoratore risulta disallineata rispetto al sistema di corde, con possibili conseguenze gravi in caso di caduta
- tirante d’aria: la distanza totale necessaria per arrestare una caduta (lunghezza cordino + allungamento dell’assorbitore + distanza attacco-piedi + 1 m di sicurezza) deve essere verificata prima di ogni intervento in quota
- punto di ancoraggio: i sistemi di protezione individuale devono essere assicurati a un punto di ancoraggio conforme agli artt. 111 e 116 del D.Lgs. 81/08 e alla norma EN 363:2019
Per le attività sui tetti e sulle coperture — tema centrale nei cantieri 2026 — questa gerarchia significa che prima di autorizzare l’uso di imbracature e linee vita, occorre verificare la reale impossibilità tecnica di installare parapetti perimetrali o reti di sicurezza.
Art. 113 D.Lgs. 81/08: scale verticali e gabbie di sicurezza
Prima e dopo la riforma
L’Art. 113 disciplina le cosiddette “scale alla marinara” — scale a pioli fissate su pareti verticali o con inclinazione superiore a 75 gradi. La normativa precedente prevedeva l’obbligo di installare una gabbia metallica di protezione a partire da 2,50 metri dal suolo per le scale di altezza superiore a 5 metri.
La nuova formulazione introduce una flessibilità basata sulla valutazione del rischio: le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, con inclinazione oltre 75 gradi, devono essere dotate — a seconda degli esiti della valutazione — di:
- Sistema di protezione individuale contro le cadute conforme all’Art. 115 (prioritario se tecnicamente applicabile), oppure
- Gabbia di sicurezza con caratteristiche tecniche specifiche
Il sistema anticaduta guidato per scale verticali
La soluzione tecnica di riferimento, quando si opta per la protezione individuale, è il sistema anticaduta con dispositivo anticaduta guidato su linea di ancoraggio rigida (conforme alla norma EN 363:2019). Questo sistema è composto da:
- Ancoraggio alla parete o alla struttura della scala
- Imbracatura completa (full body harness)
- Dispositivo anticaduta guidato
- Linea di ancoraggio rigida integrata nella scala
Rimane invariato l’obbligo che i pioli distino almeno 15 cm dalla parete. La novità risiede nell’approccio basato sulla valutazione specifica del rischio, che richiede al datore di lavoro — e al RSPP — un’analisi puntuale delle condizioni di ogni scala presente nel cantiere o nell’impianto.
Ulteriori novità rilevanti
Patente a Crediti (Art. 27 D.Lgs. 81/08)
La legge di conversione apporta modifiche all’art. 27 del T.U. con l’aumento di alcuni valori di decurtazione punti. Si raccomanda la lettura integrale della norma per aggiornare i propri sistemi di monitoraggio della patente a crediti.
Notifica Preliminare — Allegato XII
Viene modificato il punto 12 dell’Allegato XII: nella notifica preliminare dovrà essere indicato in modo puntuale se le imprese operano in regime di appalto o subappalto. I portali regionali per la trasmissione delle notifiche preliminari dovranno essere aggiornati di conseguenza.
Formazione nel settore turistico-ricettivo
Modifica all’art. 37, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 81/08: per i lavoratori del settore turistico ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande — settore a basso rischio infortunistico — la formazione obbligatoria in materia di sicurezza può concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro, in linea con quanto previsto dall’ASR del maggio 2025.
Fascicolo Elettronico del Lavoratore e piattaforma SIISL
Le competenze acquisite dai lavoratori — formazione, abilità, qualifiche — verranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore (D.Lgs. 150/2015) e inserite nella piattaforma SIISL. Il datore di lavoro è tenuto a consultare il fascicolo nella programmazione della formazione, e gli organi di vigilanza potranno accedervi in sede di verifica ispettiva.
Accreditamento degli enti di formazione
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto saranno definiti i criteri e i requisiti di accreditamento presso le Regioni e le Province Autonome per i soggetti erogatori di formazione in materia di salute e sicurezza. I requisiti richiesti includono: competenza ed esperienza certificata, adeguata struttura organizzativa, risorse appropriate. Tali requisiti si applicano anche agli enti già accreditati, che dovranno richiedere conferma dell’accreditamento.
Considerazioni finali
La Legge 198/2025 rappresenta un pacchetto normativo di ampio respiro che i professionisti della salute e sicurezza sul lavoro non possono ignorare. Il Badge Digitale, pur portando con sé complessità attuative ancora da risolvere, offre una reale opportunità di digitalizzazione e semplificazione della gestione documentale nei cantieri. Le modifiche agli artt. 113 e 115 del T.U. 81/08 introducono invece una gerarchia delle protezioni più strutturata, che richiede un aggiornamento immediato delle procedure di lavoro in quota e dei DVR.
Romeo Safety Italia è a disposizione per supportare le aziende nell’adeguamento a queste nuove disposizioni: dalla predisposizione del Badge Digitale conforme alla normativa, all’aggiornamento delle valutazioni del rischio per i lavori in quota, fino alla formazione del personale. Contattaci per una consulenza personalizzata o per richiedere una demo gratuita del nostro sistema di gestione digitale.
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