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Sicurezza antincendio sul lavoro: guida alla normativa in vigore

Sicurezza antincendio sul lavoro: guida alla normativa in vigore

18 Marzo 2022
Romeo Safety Italia
Ultima modifica:10 Aprile 2026

Decreto controlli, GSA e Minicodice: le nuove norme di Settembre 2021

L’attuale sistema normativo che regola la prevenzione e la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro si fonda sui tre decreti emanati nel settembre 2021, che hanno definitivamente mandato in archivio lo storico D.M. 10 marzo 1998. Oggi, queste disposizioni rappresentano lo standard consolidato per la gestione delle emergenze, la valutazione dei rischi e la manutenzione degli impianti.

Il 2026 rappresenta inoltre un anno cruciale per la completa e definitiva attuazione di questo pacchetto normativo: dopo diverse proroghe ministeriali, si completa la fase transitoria per la qualifica ufficiale dei tecnici manutentori.

Vediamo nel dettaglio le principali novità e gli obblighi introdotti dai tre decreti:

Decreto 01/09/2021 (Decreto Controlli)

Introduce la figura del tecnico manutentore qualificato, a far data dal 25/09/22, i manutentori non qualificati non potranno svolgere le attività di manutenzione.

La qualifica di manutentore viene acquisita attraverso apposita formazione e esame finale presso i VV.F. I manutentori che svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso e possono richiedere, di fare il solo esame. È interesse dei committenti verificare che i manutentori abbiano le abilitazioni previste, non si può escludere che il sistema abbia un corto circuito, con manutentori non qualificati per mancata formazione e impianti che necessitano di controllo. Il decreto ancora prevede la registrazione delle attività di manutenzione in appositi registri. È prevista poi la sorveglianza sugli impianti antincendio (estintori, idranti, porte tagliafuoco, Impianti sprinkler, ecc.) attraverso liste di controllo da parte dei lavoratori.

Nota di aggiornamento: Il decreto è in vigore, ma l’entrata in vigore dell’articolo 4, ovvero l’obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori antincendio, ha subito diverse proroghe negli anni rispetto alla data iniziale del 2022 citata nell’articolo. A seguito di successivi slittamenti normativi (da ultimo il D.M. 15 luglio 2025), il termine ultimo per l’attuazione dell’obbligo di qualifica dei tecnici manutentori è stato spostato al 25 settembre 2026. Tutte le altre disposizioni del decreto (come l’obbligo del registro delle manutenzioni e i controlli periodici) sono invece pienamente operative.

Decreto 02/09/2021 (Decreto GSA – Gestione Sicurezza Antincendio)

Prevede l’obbligo della predisposizione del piano di emergenza nei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori, con apertura al pubblico che vede la presenza contemporanea di più di 50 persone, e nei luoghi di lavoro con obbligo di Certificato di Prevenzione Incendi.

Nelle aziende che non rientrano nei punti indicati, il datore di lavoro prevede le misure antincendio nella valutazione dei rischi. È prevista la designazione, formazione e aggiornamento degli addetti alle emergenze in tutte le realtà lavorative.

La formazione è affidata a docenti qualificati, i requisiti sono: diploma di scuola media secondaria, esperienza, apposita formazione, oppure essere iscritto nel registro del Ministero per la prevenzione incendi, o personale ex VV.F. Il decreto prevede l’obbligo di informare e formare i lavoratori sulle misure di sicurezza antincendio e l’effettuazione della simulazione antincendio con cadenza annuale.

La formazione antincendio per gli addetti è suddivisa in:

Tra le principali novità che possiamo citare, vi è l’obbligo di effettuare la prova pratica di spegnimento del fuoco anche per il livello 1.

Nota di aggiornamento: il decreto è entrato regolarmente in vigore il 4 ottobre 2022 ed è pienamente operativo. Regolamenta a tutti gli effetti la gestione delle emergenze, il piano di emergenza e i requisiti, la formazione e l’aggiornamento degli addetti e dei docenti antincendio.

Decreto 03/09/2021 (Decreto Minicodice)

Conosciuto come Mini Codice, entra in vigore il 30/10/22 e considera luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio:

  • con affollamento complessivo uguale o inferiore a 100 occupanti (occupati = presenti a qualsiasi titolo);
  • con superficie lorda complessiva uguale o inferiore 1000 m²;
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Per tali luoghi di lavoro è prevista la valutazione del rischio di incendio in misura semplificata. Per i luoghi diversi non a basso rischio di incendio, la valutazione dovrà essere ancora più puntuale. Il decreto tratta la progettazione e la strategia antincendio, la compartimentazione, l’esodo e le caratteristiche del sistema di esodo, l’illuminazione di emergenza, la larghezza delle vie di esodo. Introduce il GSA (Gestione Sicurezza Antincendio) attraverso, procedure, verifiche, controlli, monitoraggi, ecc..

Nota di aggiornamento: il decreto è entrato in vigore il 29 ottobre 2022 ed è l’attuale standard normativo di riferimento per la valutazione dei rischi e la strategia antincendio in tutti i luoghi di lavoro considerati a “basso rischio d’incendio”. Per i luoghi non a basso rischio, si continua ad applicare il Codice di Prevenzione Incendi vero e proprio.

articolo sole 24 ore antincendio

Dal SOLE 24 ORE 17/03/22