
Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025 – Formazione per la sicurezza sul lavoro
Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025 – Formazione per la sicurezza sul lavoro

Come il nuovo Accordo Stato-Regioni cambia le regole della formazione
Il 17 aprile 2025, un passo fondamentale è stato compiuto sul tema della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. La Conferenza Stato-Regioni ha ufficialmente approvato l’Accordo che definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi di formazione obbligatori, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
Questo Accordo, atteso da tempo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore lo stesso giorno. Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo il panorama della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si arricchisce di nuove disposizioni e chiarimenti, destinati a cambiare le attività formative per gli anni a venire.
Punti chiave dell’accordo
- Obiettivo: creare un “Testo Unico” della formazione per eliminare frammentazioni e incertezze interpretative, armonizzare e rafforzare la formazione sulla sicurezza, definendo contenuti e durata minimi dei corsi.
- Entrata in vigore: 24 maggio 2025, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 119).
- Applicazione obbligatoria: le nuove regole dovranno essere adottate pienamente a partire dal 23 maggio 2026. Fino ad allora vige un periodo transitorio in cui sono validi i vecchi schemi.
Il commento di Damiano Romeo, titolare di Romeo Safety Italia al nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione
«La prima cosa importante da sapere è che il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione entrerà in vigore il 23 maggio 2026. A partire da quella data, tutte le formazioni dovranno essere organizzate secondo le nuove regole: non si potranno più utilizzare i vecchi schemi. Cambiano le modalità di erogazione, la gestione degli attestati, le verifiche di apprendimento e soprattutto viene introdotto un fascicolo del corso, che dovrà essere conservato per 10 anni. Questo documento sarà fondamentale per dimostrare, anche in caso di contenzioso, che il lavoratore ha effettivamente ricevuto una formazione completa.
Tra le novità più significative, c’è l’obbligo di formazione per tutti i datori di lavoro, nessuno escluso: dal pizzaiolo con due dipendenti fino al CEO di una multinazionale. È chiaro che si tratta di figure molto diverse tra loro, per esperienza, per ruolo e per linguaggio. Per questo sarà fondamentale saper adattare la comunicazione dei contenuti formativi a ciascun contesto, pur mantenendo lo stesso impianto normativo.
Un altro punto centrale riguarda i preposti, a cui il legislatore affida un ruolo sempre più attivo nel controllo della sicurezza in azienda. Non solo devono vigilare, ma possono anche intervenire e bloccare un’attività se riscontrano un rischio. Per questo motivo, è previsto un aggiornamento biennale di 6 ore: dobbiamo fornire loro strumenti pratici, concreti, che li aiutino a svolgere davvero questo ruolo di presidio.
Infine, con il nuovo accordo si rafforza l’importanza della tracciabilità e della gestione della formazione: gli attestati vanno consegnati anche ai lavoratori, le scadenze vanno monitorate con attenzione, e le aziende dovranno strutturarsi per tenere tutto sotto controllo, soprattutto in presenza di turnover. Sarà una sfida organizzativa, ma è un passo necessario per garantire che la sicurezza non resti solo sulla carta, ma diventi una cultura concreta e diffusa.»

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Ascolta la puntata del podcast “Sicurezza a colazione” dedicata al nuovo Accordo Stato Regioni
Di seguito, presentiamo un riassunto dei contenuti di questa nuova intesa, che rappresenta un vero e proprio “accordo quadro” o “testo unico”. Questo documento integra e aggiorna gli accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016, consolidando così le normative sulla formazione per la sicurezza sul lavoro.
È nostra premura proporre un’analisi approfondita delle principali innovazioni introdotte da tale Accordo. Dalle modifiche che riguardano i soggetti formatori abilitati, alle nuove modalità di organizzazione ed erogazione dei corsi, esploreremo come le direttive ridefiniscono i percorsi formativi per figure chiave quali lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che svolgono i compiti di prevenzione e protezione (DL SPP), RSPP, ASPP, Coordinatori per la Sicurezza (CSP/CSE) e operatori di attrezzature specifiche. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle novità introdotte per la formazione in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Attraverso un esame dettagliato, evidenzieremo non solo le integrazioni e gli aggiornamenti normativi, ma forniremo anche il nostro commento critico, sottolineando gli aspetti più positivi, le sfide interpretative e le aree che, a nostro avviso, potrebbero richiedere ulteriori affinamenti.
L’obiettivo è offrire una guida chiara e completa per comprendere l’impatto di questo nuovo Accordo, delineando le opportunità e le responsabilità che ne derivano per tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione e protezione.
Indice dei contenuti
ToggleLe principali novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025 in sintesi
Il nuovo Accordo sulla formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro incorpora i precedenti Accordi Stato Regioni. Tra questi figurano l’Accordo del 21/12/2011 (Rep. 221/CSR) sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, e l’Accordo del 21/12/2011 (Rep. 223/CSR) sulla formazione del Datore di Lavoro che svolge i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP). Si aggiungono inoltre l’Accordo del 22/02/2012 sulla formazione degli operatori di alcune attrezzature di lavoro e l’Accordo del 7/7/16 sulla formazione del RSPP e dell’ASPP. È importante sottolineare che l’Accordo del 25/7/12, contenente le “Linee applicative” degli Accordi del 21/12/11, è stato abrogato.
In sintesi, il nuovo Accordo sulla Formazione 2025 definisce la durata e i contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:
- Formazione per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, in conformità con l’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Formazione per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, in linea con l’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, secondo l’articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Formazione per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Formazione per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, come previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
- Formazione per operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, in riferimento all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Inoltre, il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza prevede l’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 98, comma 3. Introduce anche l’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente alle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
DEFINIZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
Il nuovo Accordo sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro definisce i soggetti che possono erogare corsi di formazione e di aggiornamento, inclusi seminari e convegni. Questi soggetti si suddividono in:
- Istituzioni: Enti riconosciuti per la loro funzione pubblica o di ricerca.
- Accreditati: Woggetti che hanno ottenuto un riconoscimento formale per la loro idoneità a erogare formazione.
- Altri soggetti, tra cui:
- Fondi Interprofessionali di settore: se i loro statuti lo prevedono, possono erogare direttamente la formazione.
- Organismi Paritetici: enti bilaterali costituiti dalle parti sociali, come previsto dall’articolo 51 del Decreto Legislativo 81/08 e nel repertorio di cui al comma 1 del medesimo articolo.
- Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori: se comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono riconosciute come soggetti formatori. L’Accordo prevede che “potranno” essere definiti i requisiti minimi per essere considerate “soggetti formatori”.
I soggetti formatori accreditati devono avere il riconoscimento regionale e almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza.
Eccezione: per i corsi rivolti a lavoratori, preposti e dirigenti è sufficiente il solo accreditamento regionale, per permettere agli enti di maturare l’esperienza triennale proprio tramite questi corsi.
Deroga per i datori di lavoro: possono formare direttamente i propri dipendenti (lavoratori, preposti e dirigenti) assumendo il ruolo di soggetto formatore.
Associazioni sindacali rappresentative: il nuovo Accordo 2025 stabilisce criteri per la loro individuazione, tra cui:
- presenza in almeno metà delle province italiane, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
- numero di iscritti;
- numero di CCNL sottoscritti, escludendo quelli firmati solo per adesione.
Formazione da parte di organismi paritetici e sindacati: possono erogare formazione direttamente o tramite strutture di loro diretta emanazione, cioè di loro proprietà esclusiva o con partecipazione maggioritaria.
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI E PROGETTO FORMATIVO
Il nuovo Accordo introduce l’obbligo, per ogni corso, di predisporre un progetto formativo (o documento progettuale) che descriva l’intero processo didattico. Deve contenere:
1. Specifiche del percorso formativo:
- Obiettivi e risultati attesi;
- Articolazione oraria delle unità didattiche;
- Contenuti e argomenti di ciascuna unità.
2. Specifiche di realizzazione:
- Strategie e metodologie didattiche;
- Materiali e strumenti didattici;
- Attività di tutoraggio previste.
3. Specifiche per il controllo e la verifica:
- Modalità di valutazione della qualità (es. questionari di gradimento);
- Criteri e modalità di verifica dell’apprendimento (intermedie e finali).
PARTECIPANTI E REGISTRAZIONI
- Numero massimo per corso: 30 partecipanti (ridotto rispetto ai 35 precedenti);
- Per attività pratiche: rapporto 1:6 istruttore/allievi;
- Registro presenze obbligatorio (cartaceo o elettronico).
VERBALE DELLE VERIFICHE FINALI
Per tutti i corsi (formazione, abilitazione, aggiornamento) ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore previste per essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l’attestato del corso.
In tutti i corsi di formazione, è necessario predisporre e archiviare un “Verbale delle verifiche finali”, su supporto cartaceo o elettronico, in conformità con le indicazioni del nuovo Accordo. Questo verbale dovrà includere i seguenti elementi minimi:
- Dati del soggetto formatore e del corso (tipologia, durata);
- Elenco ammessi alla verifica e relativi esiti;
- Luogo e data della verifica;
- Firma del responsabile del progetto;
- Esiti documentati; in caso di colloquio, indicazione degli argomenti trattati.
NOVITÀ ORGANIZZATIVE
Le recenti innovazioni introdotte sono in linea con l’obiettivo di elevare la qualità della formazione.
- L’introduzione del progetto formativo migliora la qualità didattica.
- La soglia di frequenza del 90% tiene conto di esigenze reali (es. brevi assenze o problemi di connessione nei corsi online).
- Eliminata la deroga che permetteva di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione: ora la formazione deve avvenire prima o contestualmente all’assunzione, e comunque prima dell’inizio delle attività lavorative. Questo garantisce maggiore chiarezza normativa, pur comportando nuove sfide organizzative per le aziende.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE
Il nuovo Accordo del 2025 stabilisce quattro diverse modalità per l’erogazione dei corsi di formazione:
- in presenza fisica: lezioni in aula o in un ambiente fisico tradizionale;
- in videoconferenza sincrona: la formazione avviene a distanza, con un’aula virtuale che permette interazione in tempo reale tra docenti e partecipanti tramite strumenti di videoconferenza;
- in e-learning: la formazione e-learning è erogata tramite piattaforme online, consentendo ai partecipanti di studiare in modo autonomo, con materiali didattici accessibili via web;
- in modalità mista: una combinazione delle modalità sopra descritte, ad esempio parte in presenza e parte in E-learning;
L’Accordo fornisce indicazioni dettagliate, in particolare per le modalità di erogazione tramite “videoconferenza sincrona” e “E-learning”. Questo intervento colma una lacuna normativa che in precedenza rendeva meno chiara l’applicazione di queste metodologie didattiche.
ATTESTATO FINALE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
Al termine di tutti i corsi di formazione (sia di base che di aggiornamento), se il partecipante ha frequentato almeno il 90% del monte ore totale e ha superato la verifica finale di apprendimento, il soggetto formatore è tenuto a rilasciare un attestato. Questo documento dovrà contenere i seguenti dati:
- la denominazione completa del soggetto formatore;
- i dati anagrafici del partecipante al corso – nome, cognome e codice fiscale;
- la tipologia del corso, con riferimento alla normativa specifica e alla sua durata,
- la modalità di erogazione del corso (es. in presenza, E-learning, ecc.);
- la firma del legale rappresentante del soggetto formatore o dei suoi incaricati, preferibilmente in formato digitale;
- la data e il luogo del rilascio dell’attestato.
IL FASCICOLO DEL CORSO
Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore è tenuto a custodire e archiviare, in formato cartaceo o elettronico, il cosiddetto “fascicolo del corso“. Questo insieme di documenti deve essere conservato presso il soggetto formatore per almeno 10 anni e deve includere:
- i dati anagrafici dei partecipanti;
- il registro delle presenze dei partecipanti, completo delle firme;
- l’elenco dei docenti con le rispettive firme;
- il progetto formativo e il programma dettagliato del corso;
- il verbale di verifica finale dell’apprendimento.
Il legislatore ha chiarito che i primi tre elementi (dati partecipanti, presenze e docenti) possono far parte dello stesso registro. Non è quindi necessario produrre documenti separati se le informazioni sono già registrate correttamente.
Per i corsi in videoconferenza sincrona, le firme cartacee di partecipanti e docenti non sono obbligatorie, poiché il registro presenze è elettronico, a differenza dei corsi in presenza.
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti, assumendo il ruolo di soggetto formatore. In questo caso, devono rispettare tutte le disposizioni organizzative previste dall’Accordo.
In alternativa, l’organizzazione del corso può essere affidata a soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:
- Enti istituzionali (riconosciuti pubblicamente)
- Enti accreditati (in possesso di specifica abilitazione)
- Altri enti (organismi paritetici, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, fondi interprofessionali)
Secondo l’art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/08, l’organizzazione dei corsi deve avvenire previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici competenti per settore e territorio (questi organismi sono specificati nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171).
Le condizioni sono:
- Se l’organismo non è presente, il datore di lavoro può procedere autonomamente.
- Se l’organismo risponde positivamente, le indicazioni ricevute devono essere integrate nel corso, salvo che la formazione sia affidata direttamente all’organismo stesso.
- Se non c’è risposta entro 15 giorni, il datore di lavoro può organizzare il corso autonomamente.
Il precedente Accordo del 21/12/2011 non individuava in modo esplicito i soggetti formatori, pur consentendo alle aziende di gestire la formazione internamente.
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
I contenuti e la durata della formazione generale e specifica dei lavoratori restano invariati rispetto all’Accordo del 21/12/2011.
Durata minima dei corsi:
- Formazione generale: 4 ore (per tutti i lavoratori)
- Formazione specifica:
- 4 ore → rischio basso
- 8 ore → rischio medio
- 12 ore → rischio alto
Le classi di rischio sono determinate in base ai codici ATECO 2007.
I lavoratori che non svolgono attività in azienda (esclusi settore sanitario e reparti produttivi) possono seguire i corsi previsti per il rischio basso.
Anche per i corsi di aggiornamento non vi sono variazioni:
- Periodicità: ogni 5 anni
- Durata minima: 6 ore
- Nessuna modifica rispetto all’accordo precedente
VERIFICA DI APPRENDIMENTO FINALE
La verifica di apprendimento finale è obbligatoria e può avvenire mediante test o colloquio.
- Modalità: test (almeno 30 domande con 3 risposte ciascuna) o colloquio
- Esito positivo se almeno 70% di risposte corrette
E-LEARNING
L’erogazione dei corsi in modalità e-learning è consentita solo per:
- Formazione generale
- Formazione specifica per rischio basso
- Corso di aggiornamento
SOGGETTI FORMATORI
Il nuovo Accordo introduce l’obbligo di individuare formatori autorizzati per i corsi ai lavoratori, superando l’assenza di criteri presenti nel testo del 2011.
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Come nel precedente Accordo del 2011, la formazione specifica per preposti è accessibile solo dopo aver completato la formazione generale e la formazione specifica per lavoratori.
Corso base per preposti:
- Durata minima: 12 ore (erano 8 ore nell’Accordo 2011)
- Articolazione in 4 moduli:
- Giuridico-normativo
- Gestione e organizzazione della sicurezza
- Valutazione del rischio e controllo delle attività dei lavoratori
- Comunicazione e informazione
- E-learning: non consentito per formazione base e aggiornamento
- Verifica finale obbligatoria:
- Test: almeno 30 domande a risposta multipla (minimo di tre risposte alternative per ciascuna)
- Superamento: almeno 70% di risposte corrette
- In alternativa: colloquio
Le nuove disposizioni si applicano anche alla formazione dei preposti prevista dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008.
AGGIORNAMENTO BIENNALE PER PREPOSTI
- Periodicità: biennale (anziché quinquennale, come previsto dalla Legge 215/2021)
- Durata minima: 6 ore
- Verifica finale obbligatoria:
- Test: almeno 10 domande a risposta multipla
- Superamento: almeno 70% di risposte corrette
- In alternativa: colloquio
I preposti che hanno completato il corso base o l’ultimo aggiornamento da oltre due anni devono svolgere l’aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
Il nuovo Accordo prevede una riduzione della durata del corso base per i dirigenti:
- Da 16 a 12 ore.
Modulo aggiuntivo “Cantieri”:
- Obbligatorio per i dirigenti di imprese affidatarie operanti in cantieri temporanei o mobili
- Durata: 6 ore
- Finalizzato a garantire il rispetto dell’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08
Aggiornamento dirigenti:
- Periodicità: ogni 5 anni
- Durata minima: 6 ore
- Erogazione: consentita interamente in e-learning sia per la formazione base sia per l’aggiornamento
Pur riconoscendo la flessibilità introdotta, desta perplessità la riduzione a 12 ore della formazione base, considerata l’importanza del ruolo del dirigente nella gestione della sicurezza e la complessità dei contenuti da trattare.
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
Il nuovo Accordo introduce un corso obbligatorio per i datori di lavoro, della durata complessiva di 16 ore, suddiviso in:
- Modulo 1: giuridico-normativo
- Modulo 2: organizzazione e gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro (SSL)
Modulo aggiuntivo “Cantieri”:
- Obbligatorio per datori di lavoro di imprese affidatarie in cantieri temporanei e mobili
- Durata: 6 ore
- Contenuti identici al modulo “cantieri” previsto per i dirigenti
- Soddisfa i requisiti dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08
Tempistiche e aggiornamento:
- La formazione dovrà essere completata entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’Accordo
- Aggiornamento: ogni 5 anni, minimo 6 ore
- E-learning ammesso sia per la formazione base che per l’aggiornamento
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO SPP
Il datore di lavoro che, dopo aver completato il corso base, intende assumere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP) deve seguire un percorso formativo specifico, articolato in:
1. Modulo comune – 8 ore
- Valido per tutti i settori
- Include esercitazione pratica: redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) su un settore ATECO di riferimento
2. Moduli tecnico-integrativi settoriali:
- Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (A): 16 ore
- Pesca (A): 12 ore
- Costruzioni (F): 16 ore
- Chimico – Petrolchimico (C): 16 ore
La formazione base del DL SPP non può essere erogata in e-learning.
Aggiornamento DL SPP:
- Periodicità: ogni 5 anni
- Durata minima: 8 ore
- Erogabile in modalità e-learning
Leggi di più sui Corsi di Formazione obbligatoria per Datori di Lavoro
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER RSPP E ASPP
Non ci sono modifiche sostanziali ai contenuti formativi rispetto all’Accordo del 7 luglio 2016 per la formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), ma sono state introdotte alcune novità tecniche e strutturali.
Struttura dei corsi (invariata):
- Modulo A e Modulo B: comuni a RSPP e ASPP
- Modulo C: obbligatorio solo per i RSPP
Modifiche ai moduli B di specializzazione:
- I moduli passano da 4 a 5 settori
- Il settore “pesca” viene separato da “agricoltura e silvicoltura”
- Il settore “estrazione di minerali” è escluso dal modulo “costruzioni”
Aggiornamento (invariato):
- RSPP: 40 ore ogni 5 anni
- ASPP: 20 ore ogni 5 anni
- La formula aggiornata dell’Accordo prevede la frequenza “con cadenza quinquennale”, eliminando ambiguità su scadenze fisse o mobili.
Vai al nostro Corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP
Credito formativo e assenze:
- L’assenza fino a 10 anni dai corsi di aggiornamento non fa perdere il credito formativo
- Per esercitare la funzione, è necessario aver completato l’aggiornamento nel quinquennio precedente l’incarico
- Vale anche per coordinatori per la progettazione e l’esecuzione
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER I COORDINATORI CSP/CSE
Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 considera anche la formazione dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Questo accordo aggiorna e sostituisce i requisiti formativi precedentemente previsti dall’articolo 98 e dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/08. Tuttavia, non introduce variazioni alla durata minima e ai contenuti del percorso formativo già stabilito per queste figure professionali.
I corsi destinati ai CSP e ai CSE possono essere erogati dai soggetti formatori specificamente individuati dall’articolo 98 del D.Lgs. 81/08, come ulteriormente precisato nel nuovo Accordo Stato Regioni del 2025.
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
Il nuovo Accordo definisce in modo dettagliato i criteri formativi per gli addetti che operano in spazi confinati o sospetti di inquinamento, come previsto dal DPR 177/2011.
Durata e struttura del corso:
- Totale: 12 ore
- Modulo giuridico-tecnico: 4 ore
- Modulo pratico: 8 ore
- Formazione non ammessa in videoconferenza o e-learning
Contenuti della parte pratica (8 ore):
- Procedure di emergenza:
- Incendio/esplosione
- Anossia
- Gas tossici
- Recupero infortunati
- Uso di dispositivi e strumenti:
- DPI e APVR (tipi, utilizzo, filtri)
- Imbracature, tripode, rilevatori gas, misuratori esplosività
- Sistemi di comunicazione e segnalazione
Vai al nostro Corso di formazione spazi confinati
AGGIORNAMENTO PERIODICO PER GLI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ IN SPAZI CONFINATI
Per l’aggiornamento è prevista una periodicità quinquennale con una durata minima di 4 ore, da svolgere esclusivamente in presenza.
Il nuovo Accordo 2025 prevede inoltre che la formazione pregressa, svolta per gli addetti ai lavori in spazi confinati, sia riconosciuta, a condizione che i contenuti siano conformi a quelli previsti dal nuovo Accordo.
Nel caso in cui non sia possibile dimostrare la conformità della formazione pregressa, i lavoratori dovranno frequentare il corso previsto dal nuovo Accordo entro12 mesi dalla sua entrata in vigore.
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REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI SPAZI CONFINATI
Finalmente, dopo dieci anni di attesa, sono stati definiti i criteri per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati, come previsto dal D.P.R. 177/11.
I docenti incaricati del modulo giuridico-tecnico devono essere qualificati come formatori sulla sicurezza, secondo il D.I. 6/3/13, e devono possedere un’esperienza professionale documentata di almeno tre anni nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
Analogamente, i docenti del modulo pratico devono essere qualificati come formatori sulla sicurezza secondo il D.I. 6/3/13 e possedere un’esperienza professionale pratica, di almeno tre anni, nel settore dei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ART. 73, COMMA 5, DEL D.LGS. 81/2008
Per i corsi di abilitazione all’uso di attrezzature di lavoro (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08), non vi sono modifiche sostanziali rispetto all’Accordo del 22/02/2012.
Chiarimento importante:
il nuovo Accordo 2025 chiarisce correttamente che l’acquisizione dell’abilitazione all’uso delle attrezzature non esaurisce tutti gli obblighi di formazione, informazione e addestramentoprevisti dal Titolo III del D.Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro deve integrare la formazione con:
- Procedure operative aziendali specifiche
- Rischi presenti nell’ambiente in cui l’attrezzatura sarà utilizzata
Nuove attrezzature soggette ad abilitazione:
| Attrezzatura | Teoria | Pratica |
|---|---|---|
| Macchina agricola raccoglifrutta (CRF) | 4 h | 4 h |
| Caricatori per movimentazione materiali (CMM) | 4 h | 4 h |
| Carriponte / gru a cavalletto: | ||
| – comando in cabina | 4 h | 6 h |
| – comando pensile/radiocomando | 4 h | 6 h |
| – combinazione dei due comandi | 4 h | 7 h |
Termini e aggiornamento:
- I nuovi corsi devono essere conclusi entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo
- I corsi già svolti sono validi, se conformi ai contenuti aggiornati
- Aggiornamento: ogni 5 anni, durata minima 4 ore (solo parte pratica)
NOVITÀ SULLO SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Per i corsi base rivolti a lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, la verifica finale di apprendimento sarà un test composto da almeno trenta domande, ciascuna con un minimo di tre risposte alternative. Per superare la prova, il partecipante dovrà dare almeno il 70% di risposte corrette. In alcuni casi, in alternativa al test a domande, è possibile sottoporre il discente a un colloquio.
Per i corsi di aggiornamento, il test finale dovrà includere almeno dieci domande, sempre con un minimo di tre risposte alternative. Anche in questo caso, il test sarà considerato superato se il partecipante avrà fornito almeno il 70% di risposte corrette.
Per tutti gli altri corsi (RSPP, DL SPP, spazi confinati, attrezzature), il nuovo Accordo individua chiaramente le modalità di verifica, che a seconda dei casi, prevedono: simulazioni, prove pratiche e colloqui.
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Al momento, il nuovo Accordo non fornisce indicazioni dettagliate per quanto riguarda la definizione delle modalità di monitoraggio e controllo, la questione è stata rimandata a un successivo atto legislativo. Pertanto, nel frattempo, non si registrano cambiamenti rispetto alla situazione attuale. Sul tema, previsto dall’articolo 37, comma 2, lettera b-bis del D. Lgs. n. 81/2008, l’Accordo si limita a precisare che: “[…] gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell’ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”. Ulteriori elementi saranno previsti da successivi atti legislativi, dei quali al momento non si hanno anticipazioni.
Conclusioni e prospettive per la formazione sulla sicurezza
Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 rappresenta un passo avanti verso una formazione più chiara, aggiornata e qualificata in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tra le novità più rilevanti:
- Requisiti più rigorosi per i soggetti formatori
- Standardizzazione del fascicolo del corso e dei verbali finali
- Obbligo di verifica dell’apprendimento per tutte le figure coinvolte
- Maggiore apertura all’e-learning e alla videoconferenza, con limiti per le attività pratiche
- Estensione della formazione obbligatoria a nuove figure e attrezzature (es. spazi confinati, CRF, carriponte)
Tali misure mirano a garantire una formazione più efficace e trasparente, in grado di accrescere realmente competenze e consapevolezza nei luoghi di lavoro.
Tuttavia, restano alcuni aspetti da migliorare:
- Chiarimenti sui requisiti dei docenti per ambienti confinati
- Coerenza tra i percorsi formativi di datori di lavoro e dirigenti
- Maggiore dettaglio sulle attività di monitoraggio e controllo
L’auspicio per il futuro è che questo Accordo diventi la base per una formazione sempre più mirata, aggiornata e integrata, capace di promuovere una vera cultura della prevenzione.
Una formazione di qualità è un investimento strategico per la tutela della vita e della salute nei luoghi di lavoro.
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