
Manutentori antincendio: dal 25 settembre 2026 cambiano le regole. Cosa deve verificare il committente
Manutentori antincendio: dal 25 settembre 2026 cambiano le regole. Cosa deve verificare il committente

Il D.M. 22 settembre 2026 disciplina la fase transitoria per la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio. Fino al 31 marzo 2027 potranno continuare a operare, a determinate condizioni, anche i tecnici che hanno presentato nei termini l’istanza di qualificazione. Per aziende, Datori di Lavoro e responsabili della sicurezza diventa quindi necessario sapere quali documenti richiedere e controllare.
Il 24 settembre 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 il D.M. 22 settembre 2026, che interviene sul D.M. 1° settembre 2021 e definisce la disciplina transitoria relativa alla qualificazione dei tecnici manutentori antincendio.
La novità interessa direttamente anche le aziende che affidano a soggetti esterni la manutenzione di estintori, reti idranti, porte resistenti al fuoco, impianti sprinkler, sistemi di rivelazione e altri presidi antincendio.
Dal 25 settembre 2026, infatti, non basta sapere che il manutentore ha avviato il percorso di qualificazione. Occorre verificare la sua posizione e la documentazione che gli consente di continuare a svolgere regolarmente le attività.
Chi può continuare a effettuare le manutenzioni durante il periodo transitorio
Il nuovo articolo 6-bis prevede che i soggetti che, entro il 25 settembre 2026, abbiano regolarmente presentato l’istanza per la valutazione dei requisiti previsti dal D.M. 1° settembre 2021 possano continuare a effettuare manutenzioni e controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sui sistemi di sicurezza antincendio compresi nell’istanza.
Questa possibilità resta valida fino alla conclusione della procedura di valutazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027.
Per chi affida il servizio di manutenzione, la questione diventa quindi molto concreta: come verificare se il tecnico che interviene in azienda può effettivamente continuare a operare?
I documenti da chiedere al manutentore
Durante questa fase transitoria occorre verificare la documentazione posseduta dal tecnico.
Il primo caso è quello del manutentore che abbia già concluso il percorso previsto dalla normativa. In questo caso potrà esibire l’Attestato di qualifica di Tecnico Manutentore Qualificato (TMQ), ottenuto dopo il superamento della valutazione finale per la specifica tipologia di impianto o presidio antincendio. L’attestato ha validità quinquennale dalla data dell’esame.
Di seguito si riporta un esempio di attestato (validità quinquennale dalla data di svolgimento dell’esame)

Durante il periodo transitorio può inoltre assumere rilievo il Nulla Osta Transitorio (NOT), rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco competente e riferito alle specifiche categorie di presidi per le quali è stato emesso.
Il NOT consente al tecnico interessato di proseguire l’attività in attesa dell’esame finale.
Di seguito si riporta un esempio di NOT

Un’ulteriore situazione riguarda il tecnico che abbia presentato regolarmente l’istanza entro il 25 settembre 2026 attraverso il portale dei Vigili del Fuoco “Corpo Digitale – Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati”. In questo caso deve essere disponibile la relativa ricevuta di presentazione, eventualmente accompagnata dalla dichiarazione d’impegno per il successivo deposito del pre-accordo.
La verifica, quindi, non dovrebbe limitarsi alla generica dichiarazione della ditta manutentrice. È opportuno acquisire e conservare la documentazione relativa ai tecnici che effettuano concretamente gli interventi.
Quali impianti e attrezzature sono interessati
La disciplina riguarda numerosi presidi presenti nei luoghi di lavoro. L’Allegato II del D.M. 1° settembre 2021 individua 14 categorie, ciascuna associata allo specifico percorso di qualificazione.
Si va dagli estintori portatili e carrellati (P.1) alle reti idranti (P.2) e alle porte resistenti al fuoco e uscite di emergenza (P.3). Sono compresi anche sprinkler, impianti di rivelazione e allarme incendio, sistemi EVAC, impianti di spegnimento a gas, sistemi di evacuazione di fumo e calore, sistemi a pressione differenziale, a schiuma, aerosol condensato, riduzione di ossigeno, Water Mist e sistemi a polvere.
Questo aspetto merita attenzione: la documentazione deve essere verificata rispetto alla tipologia di presidio sul quale il tecnico è chiamato a intervenire.
Un tecnico autorizzato o qualificato per una determinata categoria non va quindi considerato automaticamente abilitato per tutte le altre.
Cosa conviene fare adesso in azienda
Per le aziende che affidano all’esterno le attività di controllo e manutenzione antincendio, questo è il momento di verificare la posizione dei propri fornitori.
Il controllo può partire da una richiesta molto semplice alla ditta incaricata: trasmettere, per i tecnici impiegati presso l’azienda, la documentazione che attesti la qualifica già conseguita oppure la regolare posizione nel regime transitorio.
La documentazione ricevuta dovrà poi essere confrontata con le categorie di impianti e attrezzature effettivamente oggetto della manutenzione.
È un controllo documentale circoscritto, ma evita di scoprire soltanto in occasione di una verifica che il tecnico intervenuto su un determinato presidio non disponeva della documentazione richiesta per quella specifica attività.
Romeo Safety Italia supporta le aziende nella verifica
Romeo Safety Italia può affiancare Datori di Lavoro, RSPP e responsabili aziendali nella verifica della documentazione trasmessa dalle ditte manutentrici, compresi attestati TMQ, Nulla Osta Transitori e ricevute delle istanze presentate ai Vigili del Fuoco.
Il supporto può comprendere anche la verifica della corrispondenza tra la documentazione prodotta dal manutentore e le categorie di presidi antincendio presenti in azienda.
Avete ricevuto dal vostro manutentore un attestato, un NOT o la ricevuta dell’istanza e volete verificarne la validità rispetto agli impianti presenti nella vostra sede? Contattaci per un controllo della documentazione.
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