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Art. 115 D.Lgs. 81/08: come cambia la scelta delle protezioni contro le cadute dall’alto

Art. 115 D.Lgs. 81/08: come cambia la scelta delle protezioni contro le cadute dall’alto

13 Luglio 2026
Erminio Malagnino
Ultima modifica:15 Luglio 2026

La nuova gerarchia tra DPC e DPI introdotta dalla Legge 198/2025: cosa devono fare HSE Manager, RSPP, Datori di Lavoro e Coordinatori della Sicurezza.

La riforma dell’art. 115 cambia il modo di progettare la sicurezza nei lavori in quota

Con l’entrata in vigore della Legge 198/2025, che ha modificato l’articolo 115 del D.Lgs. 81/08, il legislatore ha reso esplicito un principio che da anni rappresentava uno dei cardini della prevenzione nei lavori in quota: la protezione collettiva deve essere sempre privilegiata rispetto a quella individuale.

Per gli addetti ai lavori la novità è sostanziale. Cambia il modo in cui devono essere valutate, motivate e documentate le scelte progettuali che riguardano la prevenzione del rischio di caduta dall’alto.

Se in passato la priorità delle misure di protezione collettiva era ricavabile dall’impianto generale del D.Lgs. 81/08, oggi tale gerarchia è espressamente richiamata dall’articolo 115, che individua nei parapetti e nelle reti di sicurezza le soluzioni da adottare prioritariamente ogni volta che risultino tecnicamente praticabili. Solo quando tali misure non possono essere impiegate diventa possibile ricorrere ai sistemi di protezione individuale, seguendo l’ordine di priorità indicato dalla norma.

Questo cambiamento produce effetti concreti sulla redazione di DVR, PSC e POS, sulla progettazione delle opere provvisionali e sulla documentazione tecnica che accompagna ogni intervento in quota. Non sarà più sufficiente dimostrare che un sistema anticaduta è conforme: sarà necessario poter motivare perché non sia stato possibile adottare una protezione collettiva.

Per comprendere come questa nuova impostazione trovi applicazione nella pratica, analizzeremo due casi particolarmente significativi: le reti pedonabili, che consentono di prevenire il rischio trasformando la rete in superficie di lavoro, e le impalcature speciali sospese, esempio di soluzione tecnica che richiede un’attenta valutazione progettuale nell’ambito della nuova gerarchia prevista dall’art. 115.

Il quadro normativo prima della riforma: un principio presente, ma non esplicitato

Prima dell’intervento della Legge 198/2025, l’articolo 115 del D.Lgs. 81/08 era dedicato principalmente ai sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto, descrivendone i principali componenti, quali imbracature, cordini, assorbitori di energia, dispositivi retrattili, connettori e sistemi di ancoraggio.

Ciò non significa che il legislatore non riconoscesse già la priorità delle misure di protezione collettiva. Tale principio era infatti chiaramente desumibile dall’impianto complessivo del Testo Unico 81/08 e, in particolare, dall’articolo 111, che impone di privilegiare le misure di protezione collettiva nella scelta delle attrezzature e delle modalità di esecuzione dei lavori in quota.

Tuttavia, l’articolo 115 non richiamava espressamente questa gerarchia e concentrava l’attenzione sui sistemi individuali, lasciando agli operatori il compito di ricostruire il corretto percorso decisionale attraverso la lettura coordinata delle diverse disposizioni del decreto.

Dal punto di vista operativo, questa impostazione ha favorito nel tempo interpretazioni non sempre uniformi. In molti contesti la presenza di una linea vita o di un sistema di arresto caduta è stata considerata, di fatto, la soluzione di riferimento, anche laddove sarebbe stato tecnicamente possibile adottare una misura di protezione collettiva.

La modifica introdotta nel 2025 interviene proprio su questo aspetto: non cambia la filosofia della prevenzione già contenuta nel D.Lgs. 81/08, ma la rende più esplicita, più rigorosa e meno suscettibile di interpretazioni difformi, imponendo un percorso decisionale che dovrà essere chiaramente dimostrabile anche sotto il profilo documentale.

Cosa cambia con la Legge 198/2025: la nuova gerarchia dell’art. 115

La modifica dell’articolo 115 del D.Lgs. 81/08 non introduce un nuovo principio in materia di prevenzione delle cadute dall’alto, ma compie un passo decisivo verso la sua esplicitazione normativa. Ciò che in passato era desumibile dalla lettura coordinata del Testo Unico diventa oggi una regola chiaramente codificata, destinata a orientare ogni scelta progettuale relativa ai lavori in quota.

Il nuovo testo dell’articolo stabilisce infatti che, nella pianificazione delle attività, le misure di protezione collettiva devono essere adottate con priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, individuando espressamente nei parapetti e nelle reti di sicurezza le soluzioni da privilegiare ogni volta che risultino tecnicamente applicabili.

Solo quando tali misure non possono essere realizzate o risultano incompatibili con le caratteristiche dell’intervento è consentito ricorrere ai sistemi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Anche in questo caso, però, il legislatore introduce una precisa gerarchia, indicando che devono essere valutati prioritariamente i sistemi che impediscono l’esposizione al rischio, ricorrendo ai sistemi di arresto caduta soltanto quando le altre soluzioni non siano praticabili.

Il nuovo articolo distingue infatti quattro categorie di sistemi individuali:

  • sistemi di trattenuta;
  • sistemi di posizionamento sul lavoro;
  • sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
  • sistemi di arresto della caduta.

L’ordine con cui vengono richiamati non è casuale. Esso riflette un principio consolidato nella prevenzione: impedire la caduta è sempre preferibile rispetto a limitarne le conseguenze. Un sistema che evita al lavoratore di raggiungere una zona di pericolo offre infatti un livello di sicurezza superiore rispetto a un sistema progettato per arrestare la caduta dopo che questa si è già verificata.

Per chi opera nella gestione della sicurezza questo comporta un cambiamento sostanziale. La scelta della misura di protezione non potrà più essere considerata esclusivamente come una valutazione tecnica, ma dovrà essere il risultato di un processo decisionale documentato, capace di dimostrare perché una determinata soluzione sia stata ritenuta la più idonea rispetto alle alternative previste dalla norma.

In quest’ottica, il nuovo articolo 115 rafforza il principio della prevenzione alla fonte, già presente nel D.Lgs. 81/08, trasformandolo in un criterio operativo destinato a incidere sulla progettazione dei lavori, sulla redazione della documentazione di sicurezza e, più in generale, sull’organizzazione delle attività in quota.

Box operativo prima e dopo la riforma della L. 198/2025

Prima della riformaDopo la Legge 198/2025
Priorità ai DPC ricavabile dalla lettura complessiva del D.Lgs. 81/08Priorità ai DPC espressamente prevista dall’art. 115
Art. 115 focalizzato principalmente sui DPI anticadutaArt. 115 centrato sulla gerarchia delle misure di protezione
Maggiore spazio a interpretazioni operative differentiPercorso decisionale più definito e verificabile
Ampio ricorso ai sistemi di arresto cadutaNecessità di dimostrare l’impossibilità di adottare DPC prima di ricorrere ai DPI
DPI considerati spesso soluzione standardDPI come soluzione residuale quando i DPC non sono

Capplicabili

Come scegliere la misura di protezione

Per facilitare l’applicazione della nuova gerarchia introdotta dall’art. 115, abbiamo elaborato un diagramma di flusso decisionale. Come si evince dallo schema seguente, il percorso parte sempre dal tentativo di eliminare il rischio alla fonte. Qualora non sia possibile, impone di valutare i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e, solo in ultima istanza e dietro giustificazione tecnica documentata, autorizza il passaggio ai sistemi di protezione individuale (trattenuta, posizionamento, funi e infine arresto caduta).

I 5 step per la scelta della misura di protezione:

  • Step 1: Eliminare il rischio modificando il progetto o le attrezzature.
  • Step 2: Adottare Protezioni Collettive (DPC) come parapetti o reti.
  • Step 3: Se i DPC non sono applicabili, produrre la giustificazione tecnica documentata.
  • Step 4: Scegliere il sistema individuale (DPI) seguendo l’ordine gerarchico: 1. Trattenuta, 2. Posizionamento, 3. Funi, 4. Arresto caduta.
  • Step 5: Rivalutazione obbligatoria se nessuna soluzione risulta efficace.

Il ruolo della linea vita: cosa NON è cambiato

Uno degli equivoci che la modifica dell’articolo 115 rischia di alimentare riguarda il ruolo delle linee vita. La riforma, infatti, non modifica la loro funzione né la loro classificazione tecnica, ma rende ancora più importante la comprensione del corretto impiego all’interno del sistema di prevenzione.

La linea vita non costituisce una protezione collettiva e non rappresenta, di per sé, una misura di protezione contro la caduta. Si tratta di un sistema di ancoraggio destinato a consentire l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta quando non sia stato possibile adottare misure di protezione collettiva.

Questa distinzione è fondamentale perché, nella pratica, la presenza di una linea vita viene talvolta interpretata come prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi di sicurezza. In realtà, la sua installazione non esaurisce il processo di valutazione previsto dal D.Lgs. 81/08.

Prima di progettare o utilizzare un sistema di ancoraggio, il datore di lavoro e i soggetti coinvolti nella pianificazione delle attività devono verificare se il rischio possa essere eliminato o ridotto mediante parapetti, reti di sicurezza o altre misure di protezione collettiva. Solo qualora tali soluzioni risultino tecnicamente non realizzabili o incompatibili con le caratteristiche dell’intervento, il ricorso ai DPI anticaduta e ai relativi sistemi di ancoraggio diventa conforme alla gerarchia introdotta dal nuovo articolo 115.

Anche la norma UNI 11560:2022, dedicata ai sistemi di ancoraggio permanenti installati sulle coperture, conferma questa impostazione, distinguendo chiaramente il sistema di ancoraggio dalle misure di protezione collettiva e richiamando la necessità che il suo impiego sia inserito in una più ampia valutazione del rischio.

La vera novità introdotta dalla riforma, quindi, non riguarda la linea vita in sé, ma il percorso che conduce alla sua scelta. Da oggi sarà ancora più importante poter dimostrare che il sistema di ancoraggio rappresenta la soluzione tecnicamente più appropriata solo dopo aver escluso, con adeguata motivazione, la possibilità di adottare misure di protezione collettiva.

DPC o DPI: confronto operativo delle principali soluzioni contro le cadute dall’alto

La scelta del sistema anticaduta

La valutazione deve seguire rigorosamente i livelli di priorità indicati dal D.Lgs. 81/08. Ogni deroga a una soluzione di livello superiore deve essere documentata nel DVR, PSC o POS.

Priorità Assoluta: Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) I DPC eliminano o riducono il rischio alla fonte e proteggono più lavoratori contemporaneamente. Sono sempre la prima scelta.

  • Parapetti: Soluzione robusta per lavori continuativi su coperture e bordi. Da escludere solo se vi sono reali vincoli strutturali o interferenze insuperabili.
  • Reti di sicurezza: Flessibili e ideali per cantieri e manutenzioni. Intercettano la caduta, ma richiedono che sia garantito l’adeguato spazio (tirante d’aria) sottostante.
  • Reti pedonabili: Prevengono lo sfondamento su superfici fragili (lucernari, shed) diventando esse stesse una superficie di lavoro sicura. Richiedono un costo iniziale maggiore e una progettazione specifica.

In subordine: Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) Se i DPC sono tecnicamente inapplicabili, si passa ai DPI, rispettando questo rigoroso ordine gerarchico:

  • 1° DPI – Sistema di trattenuta: La migliore tra le soluzioni individuali. Impedisce fisicamente all’operatore di raggiungere l’orlo di caduta. Semplice e leggero, ma limita i movimenti.
  • 2° DPI – Sistema di posizionamento sul lavoro: Permette di lavorare stabili (es. su facciate o tralicci) con le mani libere. Attenzione: riduce l’affaticamento ma non è progettato per arrestare una caduta libera.
  • 3° DPI – Posizionamento mediante funi: Garantisce massima flessibilità di accesso in contesti complessi (grandi altezze, spazi confinati). Richiede però addestramento specialistico ad alto livello.
  • Ultima opzione – Sistema di arresto caduta: È l’ultima barriera. Interviene solo dopo che la caduta si è verificata. Non la previene, non ne annulla le conseguenze e richiede un accurato calcolo dello spazio di caduta.

Gli impatti operativi per le figure della sicurezza

La riforma dell’articolo 115 non modifica soltanto il quadro normativo di riferimento, ma incide concretamente sul lavoro quotidiano di tutte le figure coinvolte nella gestione della salute e sicurezza nei lavori in quota. L’esplicitazione della gerarchia tra protezioni collettive e sistemi individuali comporta infatti un diverso approccio alla valutazione del rischio, alla progettazione delle misure di prevenzione e alla documentazione delle scelte effettuate.

Datore di Lavoro e RSPP: documentare il percorso decisionale

Per il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione la principale novità riguarda la necessità di rendere tracciabile e motivata la scelta delle misure di protezione adottate.

Nella valutazione del rischio non sarà più sufficiente individuare un sistema anticaduta conforme alle norme tecniche applicabili. Occorrerà dimostrare che, nella fase di analisi, siano state preliminarmente considerate le possibili misure di protezione collettiva e che l’eventuale ricorso ai DPI sia stato determinato dall’effettiva impossibilità tecnica di adottare soluzioni più efficaci.

Questa impostazione dovrà riflettersi nella redazione e nell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nelle procedure aziendali e nelle istruzioni operative, che dovranno descrivere non soltanto il sistema scelto, ma anche le motivazioni tecniche che hanno portato alla sua individuazione.

In altre parole, la conformità del dispositivo non sarà più l’unico elemento da dimostrare: sarà altrettanto importante poter ricostruire il ragionamento che ha portato alla sua scelta.

Coordinatori per la Sicurezza: la valutazione inizia in fase progettuale

Per il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e per il Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE), la riforma rafforza l‘importanza dell’analisi preventiva dei lavori in quota.

La gerarchia prevista dall’articolo 115 dovrà essere recepita già nella progettazione delle opere provvisionali e delle misure di prevenzione riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), individuando, quando possibile, soluzioni collettive quali parapetti, reti di sicurezza o altre opere provvisionali idonee a eliminare o ridurre il rischio di caduta.

Durante l’esecuzione dei lavori, il CSE sarà chiamato a verificare la coerenza tra quanto previsto nel PSC e le soluzioni effettivamente adottate in cantiere, accertando che l’eventuale ricorso ai sistemi individuali sia adeguatamente motivato e compatibile con le condizioni operative.

Formazione: non basta insegnare a utilizzare il DPI

Anche la formazione dei lavoratori dovrà evolvere.

Tradizionalmente, molti percorsi formativi dedicano ampio spazio al corretto utilizzo di imbracature, cordini, dispositivi retrattili e sistemi di ancoraggio. Sebbene tali contenuti rimangano fondamentali, la nuova formulazione dell’articolo 115 richiede di sviluppare anche la capacità di comprendere perché venga adottata una determinata misura di protezione e quale sia il percorso che conduce alla sua scelta.

Diffondere questa cultura significa rafforzare la consapevolezza che il miglior sistema anticaduta è quello che evita l’esposizione al rischio, non quello che interviene quando la caduta si è già verificata.

Responsabilità e profili sanzionatori

La modifica dell’articolo 115 non introduce un nuovo apparato sanzionatorio, ma rende più agevole verificare il rispetto degli obblighi già previsti dal D.Lgs. 81/08.

Qualora, durante un’attività ispettiva o a seguito di un infortunio, emerga che siano stati adottati sistemi di protezione individuale senza una preventiva valutazione delle possibili misure collettive, il Datore di Lavoro potrebbe trovarsi nella difficoltà di dimostrare la correttezza del percorso decisionale seguito.

Lo stesso vale per il Coordinatore per la Sicurezza, qualora il PSC non contenga un’adeguata analisi delle soluzioni tecniche disponibili o non giustifichi le scelte progettuali effettuate.

La riforma, quindi, rafforza un principio già consolidato nella giurisprudenza: la conformità di un singolo dispositivo non è sufficiente se l’intero processo di valutazione del rischio non rispetta la gerarchia prevista dalla normativa.

Per questo motivo è opportuno che ogni scelta sia supportata da una documentazione tecnica completa, costituita da relazioni di valutazione, elaborati progettuali, verifiche di fattibilità e, ove necessario, da calcoli strutturali o relazioni specialistiche.

Il contributo dell’esperienza tecnica: il video con Luca Rossi

Per approfondire gli effetti concreti della riforma, questo articolo è accompagnato da un video realizzato presso Reti Brembo Srl, azienda specializzata nella progettazione, produzione e installazione di reti di sicurezza certificate secondo le norme tecniche di riferimento.

Ospite dell’incontro è Luca Rossi, Primo Ricercatore INAIL, da anni impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo normativo relative ai dispositivi di protezione collettiva, ai sistemi anticaduta e alle attrezzature provvisionali.

Nel video vengono analizzati due casi applicativi particolarmente significativi alla luce della nuova formulazione dell’articolo 115: le reti pedonabili e le impalcature speciali sospese. Attraverso esempi concreti, emerge come la scelta della misura di protezione non possa essere ricondotta a un’unica soluzione tecnica, ma debba derivare da un’attenta valutazione delle caratteristiche dell’opera, delle modalità operative e del rischio effettivamente presente.

L’approfondimento rappresenta un utile complemento alla lettura dell’articolo, offrendo un punto di vista tecnico-istituzionale sulle principali novità introdotte dalla riforma.

La nuova gerarchia delle misure di protezione: dai DPC ai DPI

l principio di priorità normativo stabilisce che le misure di protezione collettiva devono essere sempre adottate con priorità rispetto ai sistemi individuali. L’obiettivo primario è prevenire la caduta, non limitarne le conseguenze.

Protezione Collettiva (Priorità Assoluta)

  • 1. Eliminazione del rischio: rappresenta la soluzione ideale alla fonte, ottenibile modificando il progetto o le attrezzature (es. lavorazioni da terra o strutture che non richiedono accesso in quota).
  • 2. Protezioni Collettive (DPC): quando non è possibile eliminare il rischio, si devono adottare misure che impediscano la caduta, come parapetti, reti di sicurezza, impalcature o reti pedonabili.

Protezione Individuale (Da adottare se i DPC non sono praticabili)

  • 3. Sistemi di trattenuta: impediscono fisicamente all’operatore di raggiungere l’area in cui sussiste il rischio di caduta (es. cordini di trattenuta).
  • 4. Sistemi di posizionamento sul lavoro: consentono di operare in posizione stabile, impedendo la caduta libera oltre il bordo.
  • 5. Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi: permettono la progressione e il lavoro in quota utilizzando specifiche tecniche su fune.
  • 6. Sistemi di arresto della caduta: costituiscono l’ultima opzione, in quanto intervengono solo per limitare le conseguenze di una caduta già verificata (es. dispositivi retrattili e imbracature anticaduta).

Principi operativi fondamentali

  • Obbligo di motivazione: la decisione di ricorrere a sistemi di protezione individuale (DPI) deve essere sempre giustificata e documentata all’interno del DVR, del PSC e del POS.
  • Ruolo della linea vita: è essenziale ricordare che la linea vita non costituisce un dispositivo di protezione collettiva, ma è esclusivamente un sistema di ancoraggio funzionale all’utilizzo dei DPI.

Focus tecnico 1 – Le reti pedonabili: quando la rete diventa una superficie di lavoro

La rete di sicurezza è comunemente associata alla funzione di arrestare la caduta di persone o materiali. Esistono tuttavia applicazioni nelle quali la rete assume una funzione ancora più efficace sotto il profilo prevenzionistico, trasformandosi in una superficie portante e calpestabile capace di impedire l’esposizione diretta al rischio di caduta.

È il caso delle reti pedonabili, impiegate in particolare durante gli interventi su coperture industriali, lucernari, shed e altre superfici non portanti. In queste situazioni il lavoratore opera su una superficie continua che distribuisce il carico e impedisce lo sfondamento accidentale, eliminando alla radice una delle principali cause di caduta dall’alto.

Alla luce della nuova formulazione dell’articolo 115, tali sistemi assumono un rilievo ancora maggiore, poiché costituiscono una misura di protezione collettiva coerente con il principio di prevenzione alla fonte. Quando tecnicamente applicabili, consentono infatti di ridurre il ricorso ai sistemi individuali e di migliorare contemporaneamente il livello complessivo di sicurezza, la produttività delle lavorazioni e la semplicità delle procedure operative.

Naturalmente, la scelta di una rete pedonabile richiede una progettazione specifica, la verifica della compatibilità con la struttura esistente e il rispetto delle norme tecniche applicabili. Non rappresenta una soluzione universale, ma uno strumento progettuale che, in numerosi contesti industriali, permette di soddisfare pienamente il principio di priorità delle protezioni collettive introdotto dal nuovo articolo 115.

Focus tecnico 2 – Impalcatura speciale sospesa: quando l’opera provvisionale diventa parte integrante della strategia di prevenzione

Tra le soluzioni che meritano particolare attenzione alla luce della nuova formulazione dell’articolo 115 rientrano le impalcature speciali sospese, opere provvisionali progettate per consentire l’esecuzione di lavorazioni in quota in contesti nei quali i sistemi tradizionali risultano tecnicamente non applicabili o non garantiscono un adeguato livello di sicurezza.

A differenza dei comuni ponteggi, queste strutture vengono progettate caso per caso in funzione delle caratteristiche dell’opera, delle geometrie dell’edificio e delle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Proprio questa peculiarità le rende particolarmente interessanti nell’ambito della nuova gerarchia introdotta dal legislatore.

L’impalcatura speciale sospesa non può essere ricondotta né a un semplice dispositivo di protezione individuale né, in senso stretto, a un dispositivo di protezione collettiva. Si configura piuttosto come un’opera provvisionale complessa, capace di integrare differenti misure di prevenzione, creando un ambiente di lavoro più sicuro e riducendo sensibilmente l’esposizione al rischio di caduta.

La scelta di adottare questa soluzione richiede inevitabilmente una progettazione specialistica, accompagnata da una relazione tecnica, dai calcoli strutturali, dalla verifica degli ancoraggi e dalla definizione delle modalità di montaggio, utilizzo e manutenzione. Si tratta di un processo progettuale nel quale convergono competenze ingegneristiche, conoscenza della normativa e capacità di analisi del rischio.

È proprio questo approccio che la nuova formulazione dell’articolo 115 sembra voler valorizzare: prima di ricorrere a sistemi individuali di arresto caduta, il progettista è chiamato a verificare se esistano soluzioni organizzative o tecniche in grado di eliminare o ridurre il rischio attraverso opere provvisionali o sistemi collettivi.

Per HSE Manager, RSPP e Coordinatori della Sicurezza ciò significa ampliare il ventaglio delle possibili soluzioni progettuali, evitando che il sistema di arresto caduta rappresenti la risposta automatica a ogni situazione di lavoro in quota.

Checklist operativa

Come adeguare DVR, PSC e POS alla nuova formulazione dell’articolo 115

La modifica normativa offre l’occasione per verificare se le procedure aziendali siano realmente allineate alla gerarchia delle misure di prevenzione prevista dal D.Lgs. 81/08.

Di seguito una semplice checklist operativa che può costituire un utile riferimento durante l’aggiornamento della documentazione aziendale.

☐ È stata verificata la possibilità di eliminare il rischio attraverso misure organizzative o modifiche delle modalità operative?

☐ Sono state valutate prioritariamente le protezioni collettive, quali parapetti, reti di sicurezza o opere provvisionali dedicate?

☐ L’eventuale impossibilità di adottare un DPC è stata documentata con motivazioni tecniche oggettive?

☐ La scelta del sistema di protezione individuale rispetta la gerarchia prevista dal nuovo articolo 115?

☐ DVR, PSC e POS riportano chiaramente il percorso decisionale seguito nella scelta delle misure di prevenzione?

☐ I lavoratori sono stati formati non solo sull’utilizzo dei DPI, ma anche sui criteri che hanno portato alla loro individuazione?

☐ La documentazione tecnica comprende elaborati progettuali, verifiche degli ancoraggi, certificazioni dei sistemi utilizzati e programmi di controllo periodico?

Una verifica sistematica di questi aspetti consente non solo di migliorare il livello di sicurezza delle attività in quota, ma anche di rendere maggiormente dimostrabile la conformità del processo decisionale adottato dall’organizzazione.

La vera novità è il metodo

La modifica dell’articolo 115 del D.Lgs. 81/08 non rappresenta una rivoluzione della disciplina dei lavori in quota. La filosofia del Testo Unico rimane la stessa: prevenire la caduta è sempre preferibile rispetto a limitarne le conseguenze.

Ciò che cambia è il livello di chiarezza con cui questo principio viene oggi espresso dal legislatore.

La nuova formulazione riduce gli spazi interpretativi e attribuisce un ruolo centrale alla progettazione della sicurezza, richiedendo che ogni scelta sia il risultato di un percorso tecnico documentato, nel quale le protezioni collettive costituiscono la prima opzione da valutare e i sistemi individuali intervengono solo quando le precedenti non siano concretamente praticabili.

Per i professionisti della sicurezza questo significa adottare un approccio sempre più orientato alla prevenzione, nel quale competenze progettuali, conoscenza normativa e capacità di analisi del rischio diventano elementi inscindibili.

Le reti di sicurezza, le reti pedonabili, le opere provvisionali speciali e gli altri sistemi di protezione non devono più essere considerati come prodotti alternativi tra loro, ma come strumenti che trovano collocazione all’interno di un preciso percorso decisionale, fondato sulla gerarchia delle misure di prevenzione.

È questa, probabilmente, la vera portata della riforma: non cambiare i singoli dispositivi, ma il modo in cui vengono scelti.

Progettare la sicurezza significa scegliere la soluzione più efficace, non semplicemente quella disponibile.

Romeo Safety Italia affianca imprese, progettisti, HSE Manager, RSPP e Coordinatori della Sicurezza nella progettazione di sistemi di protezione per i lavori in quota, sviluppando soluzioni tecniche calibrate sulle reali esigenze operative di ogni intervento.

Per approfondire le possibili applicazioni delle reti di sicurezza, delle reti pedonabili e delle opere provvisionali speciali, contatta il nostro gruppo di tecnici specializzati.

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