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Ordinanza caldo Lombardia 2026: cosa fare quando Worklimate segnala rischio ALTO

Ordinanza caldo Lombardia 2026: cosa fare quando Worklimate segnala rischio ALTO

23 Giugno 2026
Erminio Malagnino
Ultima modifica:23 Giugno 2026

Per molte imprese l’arrivo di una giornata particolarmente calda rappresenta una condizione che richiede decisioni precise e documentabili. Con l’Ordinanza n. 484 del 9 giugno 2026, la Regione Lombardia ha introdotto disposizioni specifiche per le attività svolte all’aperto nei settori maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature, collegando l’applicazione delle limitazioni operative alle previsioni elaborate dal sistema Worklimate.

Per datori di lavoro, coordinatori della sicurezza, responsabili di cantiere e preposti questo significa adottare una nuova routine operativa. Non è sufficiente conoscere l’esistenza dell’ordinanza o verificare occasionalmente le condizioni meteorologiche: è necessario controllare quotidianamente il livello di rischio previsto per il luogo in cui si svolgono le lavorazioni, valutare l’impatto sulle attività programmate e adottare le misure organizzative necessarie per tutelare i lavoratori.

Quando il sistema Worklimate segnala un livello di rischio “ALTO”, le imprese devono essere in grado di dimostrare di aver effettuato le verifiche richieste, di aver assunto decisioni coerenti con le condizioni ambientali previste e di aver informato tempestivamente tutte le figure coinvolte nelle attività. La gestione dello stress termico entra quindi a far parte delle normali procedure di organizzazione del lavoro, al pari di qualsiasi altro rischio che può incidere sulla sicurezza del cantiere o del luogo di lavoro.

In questo articolo vedremo quali attività sono interessate dall’ordinanza, quando scatta il divieto previsto dalla Regione Lombardia, quali responsabilità ricadono sul datore di lavoro e sul Coordinatore per la Sicurezza e quali documenti è opportuno predisporre per dimostrare una corretta gestione del rischio da calore.

Indice dei contenuti

La novità 2026: quando scatta il divieto di lavoro e quali settori coinvolge

L’Ordinanza Regione Lombardia n. 484/2026 stabilisce il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le 12:30 e le 16:00. La misura è in vigore dal 10 giugno al 23 settembre 2026 e riguarda specifiche attività caratterizzate da un’elevata esposizione alla radiazione solare e da un significativo impegno fisico.

Il provvedimento interessa i cantieri edili all’aperto, le attività svolte nelle cave e le lavorazioni dei settori agricolo e florovivaistico. In tutti questi contesti il rischio derivante dalle elevate temperature può determinare condizioni particolarmente gravose per i lavoratori, aumentando la probabilità di disidratazione, affaticamento e altri effetti legati allo stress termico.


L’aspetto più importante da comprendere è che il divieto non si applica automaticamente durante tutta la stagione estiva. La sua efficacia è subordinata alle indicazioni fornite dal sistema Worklimate, la piattaforma sviluppata da INAIL e CNR per la previsione del rischio da calore nei luoghi di lavoro.


Le limitazioni previste dall’ordinanza entrano infatti in vigore esclusivamente nei giorni e nei territori in cui viene segnalato un livello di rischio “ALTO” per lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.

Questo significa che ogni giornata lavorativa richiede una verifica preventiva delle condizioni previste per il Comune nel quale si svolgono le attività. La consultazione del bollettino Worklimate rappresenta uno strumento indispensabile per stabilire se le lavorazioni programmate possano essere svolte regolarmente oppure richiedano una diversa organizzazione.

Sebbene l’ordinanza individui con precisione i comparti direttamente coinvolti, il tema delle alte temperature riguarda un numero molto più ampio di attività. Operazioni logistiche svolte nei piazzali, aree di carico e scarico, magazzini non climatizzati e numerosi ambienti produttivi influenzati dalle condizioni climatiche esterne possono presentare criticità analoghe. Per questo motivo le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare raccomandano l’adozione di adeguate misure preventive anche nei contesti non espressamente interessati dal divieto previsto dall’ordinanza.

Come verificare il rischio caldo con Worklimate

Prima dell’avvio delle attività, il datore di lavoro o il responsabile di cantiere dovrebbe consultare quotidianamente la piattaforma dedicata e verificare il livello di rischio previsto per il Comune nel quale si svolgono le lavorazioni. L’ordinanza trova applicazione esclusivamente nelle giornate in cui viene segnalato un livello di rischio “ALTO” per lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.

La consultazione può essere effettuata attraverso il portale Worklimate e tramite la sezione specificamente dedicata alle ordinanze regionali sul rischio caldo, che consente di verificare in modo rapido e puntuale le condizioni previsionali riferite al territorio interessato.

Per le imprese, integrare questa verifica nelle procedure quotidiane di pianificazione rappresenta una buona pratica organizzativa che consente di programmare con anticipo eventuali modifiche agli orari di lavoro, alle lavorazioni previste e alle misure di prevenzione da adottare.

La routine del mattino: come gestire l’allerta Worklimate

Per molte imprese la vera novità introdotta dall’Ordinanza Lombardia 2026 non riguarda tanto il divieto in sé, quanto la necessità di adottare una procedura quotidiana di verifica e pianificazione.

La gestione del rischio da calore non può infatti essere affidata a valutazioni generiche sulle condizioni meteorologiche o alla semplice percezione delle temperature esterne. Le decisioni organizzative devono essere assunte sulla base delle informazioni fornite dagli strumenti ufficiali individuati dalla Regione e devono poter essere ricostruite e documentate in qualsiasi momento.

La giornata dovrebbe quindi iniziare con la consultazione del portale Worklimate da parte del datore di lavoro, del responsabile di cantiere o di altra figura incaricata dall’organizzazione aziendale.
Effettuare questa verifica nelle prime ore del mattino consente di conoscere con sufficiente anticipo il livello di rischio previsto per il Comune nel quale si svolgeranno le attività e di valutare eventuali modifiche alla programmazione dei lavori. Attendere l’inizio delle lavorazioni o, peggio ancora, le ore centrali della giornata può rendere più difficile adottare misure efficaci e comunicare tempestivamente le decisioni alle imprese e ai lavoratori coinvolti.

Una buona pratica consiste nel conservare evidenza della verifica effettuata:

  • screenshot della schermata Worklimate
  • salvataggio del bollettino giornaliero
  • registrazione della consultazione all’interno di una procedura aziendale

Queste prove, archiviate, permettono di dimostrare che il controllo è stato eseguito e che le successive decisioni organizzative sono state assunte sulla base delle informazioni ufficiali disponibili in quel momento.
In un contesto nel quale la tracciabilità delle attività assume sempre maggiore importanza, documentare le verifiche effettuate rappresenta un elemento di particolare utilità anche in occasione di eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Cosa fare quando viene segnalato richio calore alto?

Quando il sistema segnala un livello di rischio elevato, è opportuno procedere immediatamente a una rivalutazione delle attività programmate. Le lavorazioni più gravose dal punto di vista fisico, così come quelle che comportano una prolungata esposizione alla radiazione solare, devono essere riesaminate tenendo conto delle limitazioni previste dall’ordinanza e delle specifiche condizioni operative del cantiere o del luogo di lavoro. In molti casi ciò può comportare una rimodulazione degli orari, l’anticipazione di alcune attività nelle prime ore del mattino o la riprogrammazione di determinate lavorazioni in giornate più favorevoli.

Nei cantieri temporanei o mobili, la gestione dell’allerta richiede inoltre un efficace flusso di comunicazione tra tutte le imprese presenti. Le informazioni relative al livello di rischio previsto e alle eventuali modifiche organizzative devono raggiungere rapidamente i responsabili delle imprese esecutrici, i preposti e i lavoratori interessati. Una comunicazione chiara e tempestiva consente di evitare interpretazioni difformi e favorisce un’applicazione uniforme delle misure di prevenzione previste.

Nell’ambito delle attività di Coordinamento della Sicurezza svolte da Romeo Safety Italia, il monitoraggio delle allerte Worklimate rappresenta uno degli strumenti utilizzati per supportare le imprese nella gestione delle giornate caratterizzate da condizioni particolarmente gravose. Quando le previsioni evidenziano situazioni di rischio elevato, le imprese presenti in cantiere vengono informate attraverso specifiche comunicazioni operative che richiamano gli obblighi previsti dall’ordinanza e le misure organizzative da adottare. Questo approccio consente di favorire decisioni tempestive e coordinate, riducendo il rischio di comportamenti difformi tra le diverse imprese coinvolte nelle lavorazioni.

L’aspetto più importante da comprendere è che la consultazione di Worklimate non rappresenta un adempimento isolato. Essa costituisce il punto di partenza di un processo decisionale che coinvolge la pianificazione delle attività, la gestione delle risorse, la comunicazione interna e la documentazione delle misure adottate. Quanto più questo processo risulta strutturato e condiviso, tanto maggiore sarà la capacità dell’organizzazione di affrontare le giornate caratterizzate da elevate temperature garantendo la tutela dei lavoratori e la continuità delle attività produttive.

Rischio calore: cosa fanno Datore di Lavoro e CSE?

Quando il sistema Worklimate segnala una condizione di rischio elevato, una delle domande che più frequentemente emerge nei cantieri riguarda la ripartizione delle responsabilità tra Datore di Lavoro e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Comprendere correttamente i rispettivi ruoli è fondamentale per evitare sovrapposizioni, equivoci operativi e decisioni assunte senza un adeguato coordinamento.

FiguraCosa deve fare quando Worklimate è ALTO
Datore di LavoroVerifica il rischio, riorganizza attività, pause e turni, informa lavoratori e preposti.
PrepostoControlla l’applicazione delle misure sul campo e segnala criticità.
CSECoordina imprese, valuta interferenze, verbalizza comunicazioni e decisioni.
Impresa esecutriceAdegua il POS e applica le misure operative.
CommittenteSupporta eventuali rimodulazioni che incidono su cronoprogramma e organizzazione del cantiere.

Datore di Lavoro

Il primo soggetto chiamato a gestire il rischio da calore resta sempre il Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice. È infatti il Datore di Lavoro che organizza le attività della propria impresa, valuta i rischi cui sono esposti i lavoratori, individua le misure di prevenzione e protezione e decide come modificare l’organizzazione del lavoro in presenza di condizioni ambientali particolarmente critiche. La gestione degli orari, la programmazione delle pause, la disponibilità di acqua potabile, l’individuazione di aree ombreggiate e la corretta informazione dei lavoratori rappresentano aspetti che rientrano direttamente nella sua sfera di responsabilità.

All’interno del cantiere, il Datore di Lavoro opera attraverso i propri dirigenti e preposti, ai quali spetta il compito di verificare che le misure organizzative stabilite vengano effettivamente applicate durante lo svolgimento delle attività. In presenza di una giornata classificata a rischio “ALTO”, la capacità di tradurre rapidamente le decisioni organizzative in istruzioni operative chiare diventa un elemento essenziale per garantire la tutela dei lavoratori.

CSE: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione

Diverso è il ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Il CSE non sostituisce il Datore di Lavoro nelle sue responsabilità e non assume il compito di organizzare direttamente le squadre di lavoro delle singole imprese. La sua funzione consiste nel coordinare l’applicazione delle misure di sicurezza da parte di tutti i soggetti presenti in cantiere, verificare la coerenza delle attività rispetto alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e gestire le eventuali interferenze che possono derivare dalle modifiche organizzative introdotte dalle imprese.

Le giornate caratterizzate da elevato rischio da stress termico possono determinare variazioni significative nella programmazione delle lavorazioni. Alcune imprese potrebbero anticipare l’inizio delle attività, altre posticipare determinate lavorazioni o rimodulare le proprie squadre. Queste modifiche, pur essendo legittime e spesso necessarie, possono generare nuove interferenze operative che devono essere valutate e coordinate per evitare l’insorgere di ulteriori situazioni di rischio. È proprio in questo ambito che il ruolo del CSE assume particolare rilevanza.

Fac-simile di comunicazione CSE

Oggetto: Allerta Worklimate rischio ALTO – Ordinanza Regione Lombardia n. 484/2026
In riferimento alla previsione Worklimate del giorno [data] per il Comune di [Comune], che segnala rischio ALTO per lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, si richiede alle imprese esecutrici di verificare le lavorazioni programmate nella fascia 12:30-16:00 e di sospendere o rimodulare le attività in condizioni di esposizione prolungata al sole, secondo quanto previsto dall’Ordinanza Regione Lombardia n. 484/2026.

Rischio calore: come agiscono i consulenti di Romeo Safety

Nei cantieri seguiti da Romeo Safety Italia, la gestione delle allerte Worklimate viene affrontata attraverso un costante dialogo con i referenti delle imprese esecutrici. Quando le condizioni previste richiedono una rivalutazione dell’organizzazione delle attività, vengono tempestivamente condivise le informazioni utili affinché ogni Datore di Lavoro possa assumere le decisioni di propria competenza. Parallelamente, il Coordinatore verifica che le modifiche introdotte non generino criticità legate alla contemporanea presenza di più imprese o a variazioni delle fasi lavorative inizialmente pianificate.

Un aspetto particolarmente importante riguarda la tracciabilità delle comunicazioni. Le informazioni trasmesse alle imprese, le indicazioni organizzative condivise durante le riunioni di coordinamento e le decisioni assunte in relazione alle condizioni meteoclimatiche rappresentano elementi che contribuiscono a dimostrare l’effettiva gestione del rischio. Per questo motivo è opportuno che ogni attività di coordinamento trovi adeguata evidenza attraverso verbali, comunicazioni scritte o altri strumenti idonei a documentare il processo decisionale adottato.

La corretta gestione delle giornate caratterizzate da rischio elevato nasce quindi dalla collaborazione tra figure che svolgono funzioni differenti ma complementari. Il Datore di Lavoro organizza e tutela i propri lavoratori; il CSE coordina le attività dell’intero cantiere e favorisce l’integrazione delle misure adottate dalle diverse imprese. Quando questo rapporto si sviluppa attraverso un confronto costante e tempestivo, diventa possibile affrontare anche le situazioni più critiche mantenendo elevati livelli di sicurezza e garantendo una gestione ordinata delle attività di cantiere.

PSC, POS e DVR: gli adempimenti per le imprese

L’entrata in vigore dell’Ordinanza Lombardia n. 484/2026 offre alle imprese un’importante occasione per verificare se la documentazione di sicurezza rispecchia realmente le condizioni operative che si possono verificare durante la stagione estiva. Il tema non riguarda esclusivamente il rispetto di un obbligo normativo, ma la capacità di trasformare la valutazione del rischio da stress termico in procedure concrete e applicabili sul campo.

Quando si parla di rischio da alte temperature, infatti, non è sufficiente richiamare genericamente la presenza di condizioni climatiche sfavorevoli. Le aziende devono essere in grado di dimostrare di aver analizzato il rischio in relazione alle attività effettivamente svolte, alle caratteristiche dei lavoratori impiegati, all’organizzazione del lavoro e alle misure adottate per ridurre l’esposizione alle condizioni più critiche.

Nel Documento di Valutazione dei Rischi, il rischio microclimatico dovrebbe essere affrontato in modo coerente con le attività aziendali.

Per le imprese che operano abitualmente all’aperto o in ambienti influenzati dalle condizioni climatiche esterne, è opportuno che la valutazione individui le possibili conseguenze dell’esposizione alle elevate temperature, le modalità di monitoraggio delle condizioni ambientali e le misure organizzative previste in presenza di situazioni particolarmente gravose. L’utilizzo delle previsioni Worklimate, le procedure di informazione dei lavoratori e le modalità di gestione delle emergenze correlate allo stress termico rappresentano elementi che meritano una specifica considerazione.

Nel settore delle costruzioni, l’attenzione si sposta inevitabilmente anche sul Piano Operativo di Sicurezza. Il POS costituisce il documento attraverso il quale l’impresa traduce la valutazione del rischio in istruzioni operative applicabili alle lavorazioni di cantiere. In presenza di attività esposte alle alte temperature, il piano dovrebbe descrivere con chiarezza le modalità di gestione delle giornate caratterizzate da rischio elevato, le procedure adottate per la rimodulazione delle attività, i criteri utilizzati per la sospensione delle lavorazioni e le misure organizzative previste per garantire la tutela dei lavoratori.

Particolare attenzione merita il ruolo dei preposti, chiamati a verificare quotidianamente le condizioni operative e a segnalare eventuali situazioni di criticità. Inserire nel POS indicazioni chiare sulle responsabilità di vigilanza, sulle modalità di comunicazione delle allerte e sulle procedure da seguire in caso di malessere correlato al calore contribuisce a rendere il documento uno strumento realmente utile alla gestione delle attività.

Anche il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere oggetto di un’attenta valutazione. Nei cantieri caratterizzati dalla presenza di più imprese, le modifiche organizzative introdotte per fronteggiare il rischio da calore possono influenzare la programmazione generale delle lavorazioni e generare nuove interferenze operative. L’anticipazione degli orari di lavoro, la variazione delle fasi esecutive o la temporanea sospensione di alcune attività possono infatti modificare gli equilibri inizialmente previsti dal coordinamento di cantiere.

Per questo motivo il PSC dovrebbe contenere indicazioni specifiche sulle modalità di gestione delle situazioni legate alle elevate temperature, prevedendo criteri condivisi per la comunicazione delle allerte, la gestione delle interferenze e il coordinamento tra le imprese esecutrici. Una pianificazione preventiva consente di ridurre i margini di improvvisazione e di garantire una risposta più efficace quando le condizioni meteoclimatiche richiedono interventi organizzativi immediati.

Nell’ambito delle attività di Coordinamento della Sicurezza svolte da Romeo Safety Italia, particolare attenzione viene dedicata proprio alla coerenza tra documentazione e operatività di cantiere. L’obiettivo è verificare che le procedure previste possano essere concretamente applicate dalle imprese e risultino adeguate alle caratteristiche delle lavorazioni svolte. La gestione del rischio da calore richiede infatti strumenti operativi semplici, condivisi e facilmente attuabili, in grado di supportare le decisioni dei responsabili di cantiere nei momenti in cui le condizioni ambientali diventano particolarmente critiche.

In occasione di eventuali controlli, gli organi di vigilanza non si limiteranno a verificare la presenza di DVR, POS e PSC aggiornati. Sarà altrettanto importante dimostrare che le misure descritte nella documentazione sono state effettivamente recepite nell’organizzazione delle attività e che esiste una corrispondenza concreta tra quanto pianificato e quanto realizzato sul campo. È proprio questa coerenza tra documentazione e gestione operativa che consente di trasformare gli adempimenti di sicurezza in un reale strumento di tutela dei lavoratori.

Le eccezioni previste dall’ordinanza: i lavori in deroga e le responsabilità dei datori di lavoro

L’Ordinanza Regione Lombardia n. 484/2026 individua con chiarezza le situazioni nelle quali il divieto di svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole può non trovare applicazione. Si tratta di casi particolari nei quali la continuità delle attività risponde a esigenze di interesse pubblico che non consentono rinvii o sospensioni, nemmeno in presenza di condizioni meteoclimatiche particolarmente critiche.

Rientrano in questa categoria gli interventi di pubblica utilità, le attività legate alla protezione civile e le lavorazioni necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità. Si pensi, ad esempio, a interventi urgenti su infrastrutture essenziali, riparazioni necessarie per garantire la continuità di servizi pubblici, opere finalizzate alla messa in sicurezza di situazioni di pericolo o attività emergenziali che richiedono un’immediata esecuzione. In questi casi l’interesse collettivo alla realizzazione dell’intervento può rendere necessario proseguire le attività anche durante le fasce orarie normalmente interessate dalle limitazioni previste dall’ordinanza.

La possibilità di operare in deroga non deve essere interpretata come una semplice autorizzazione a proseguire le lavorazioni. Al contrario, proprio perché le attività si svolgono in presenza di condizioni climatiche considerate particolarmente gravose, diventa ancora più importante dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative e preventive necessarie per ridurre l’esposizione dei lavoratori al rischio da stress termico.

In questi contesti il datore di lavoro è chiamato a effettuare una valutazione particolarmente attenta delle condizioni operative e delle modalità di esecuzione delle lavorazioni. L’organizzazione delle squadre, la durata delle esposizioni, la disponibilità di aree di recupero, la distribuzione delle pause, l’approvvigionamento idrico e la sorveglianza delle condizioni di salute dei lavoratori assumono un’importanza ancora maggiore rispetto alle normali attività di cantiere.

La documentazione delle scelte adottate rappresenta un altro aspetto fondamentale. Qualora un’attività venga svolta durante una giornata classificata a rischio “ALTO”, è opportuno che le motivazioni che hanno reso necessario l’intervento siano chiaramente individuabili e che risultino documentate le misure di prevenzione adottate per contenere il rischio. La tracciabilità delle decisioni assunte consente infatti di dimostrare che la prosecuzione delle attività non è stata determinata da esigenze produttive ordinarie, ma da effettive necessità riconducibili alle fattispecie previste dall’ordinanza.

Nei cantieri temporanei o mobili, la gestione delle deroghe richiede inoltre un particolare livello di coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti. Eventuali modifiche agli orari di lavoro, variazioni delle fasi esecutive o misure straordinarie adottate per garantire la sicurezza dei lavoratori devono essere condivise e comunicate alle imprese interessate affinché l’organizzazione complessiva del cantiere rimanga coerente con le nuove condizioni operative.

Nell’esperienza maturata da Romeo Safety Italia nell’ambito delle attività di Coordinamento della Sicurezza, le situazioni che richiedono interventi urgenti o non procrastinabili vengono affrontate attraverso un’attenta valutazione preventiva delle condizioni di rischio e delle misure organizzative necessarie. Il confronto tra committente, imprese esecutrici e coordinamento della sicurezza consente di individuare le soluzioni più adeguate per garantire la continuità degli interventi indispensabili senza trascurare la tutela della salute dei lavoratori coinvolti.

L’esistenza delle deroghe previste dall’ordinanza conferma un principio fondamentale della sicurezza sul lavoro: non esistono soluzioni standard valide per ogni situazione. Ogni attività deve essere valutata considerando il contesto operativo, le esigenze specifiche dell’intervento e le condizioni ambientali presenti. Anche nei casi in cui la prosecuzione delle lavorazioni sia consentita, la responsabilità di garantire condizioni di lavoro sicure rimane pienamente in capo ai soggetti che organizzano e gestiscono le attività, chiamati ad adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie per prevenire gli effetti delle elevate temperature.

Sanzioni previste per mancato rispetto del divieto da rischio calore

L’Ordinanza n. 484 del 9 giugno 2026 attribuisce particolare rilevanza al rispetto delle misure introdotte per la tutela dei lavoratori esposti alle elevate temperature. Il mancato rispetto del divieto di svolgere attività lavorative nelle fasce orarie e nelle condizioni di rischio individuate dal provvedimento può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca un reato più grave. Si tratta di una previsione che evidenzia la rilevanza attribuita dalle istituzioni alla protezione della salute dei lavoratori durante i periodi caratterizzati da condizioni climatiche particolarmente severe.

Situazione criticaPossibile conseguenzaDocumenti/evidenze da preparare
Lavorazioni all’aperto svolte tra 12:30 e 16:00 in giornata con rischio Worklimate ALTOPossibile contestazione per inosservanza dell’ordinanza, con richiamo all’art. 650 c.p., salvo reati più graviScreenshot Worklimate, programma lavori, comunicazioni di sospensione o rimodulazione
Mancata consultazione di WorklimateDifficoltà a dimostrare che l’impresa ha verificato il presupposto applicativo del divietoRegistro verifiche, screenshot, bollettino salvato, procedura aziendale
POS, DVR o PSC privi di riferimenti al rischio calorePossibile contestazione sulla gestione documentale e sull’effettiva valutazione del rischioDVR aggiornato, POS con misure operative, PSC con gestione interferenze
Mancata comunicazione a imprese, preposti o lavoratoriRischio di applicazione disomogenea delle misure e difficoltà a dimostrare il coordinamentoEmail, verbali CSE, ordini di servizio, informative interne
Attività svolta in deroga senza motivazione documentataRischio di interpretare la deroga come prosecuzione ordinaria dell’attivitàMotivazione dell’urgenza, indicazione del servizio pubblico/interesse pubblico, misure rafforzate adottate
Misure preventive previste ma non applicate sul campoPossibile incoerenza tra documentazione e realtà operativaEvidenza pause, acqua, aree ombreggiate, turnazioni, istruzioni ai preposti

Ispezioni in arrivo: i documenti da tenere pronti

L’Ordinanza Lombardia 2026 ha posto grande attenzione sugli aspetti organizzativi e documentali legati alla gestione del rischio da calore. Per questo motivo, in occasione di eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza, non sarà sufficiente dimostrare di conoscere le disposizioni regionali o di aver genericamente sensibilizzato il personale sul tema delle alte temperature. Sarà invece fondamentale poter documentare il percorso decisionale adottato dall’azienda e dimostrare che le misure previste sono state effettivamente integrate nell’organizzazione delle attività.

Documenti da conservare nei giorni con rischio ALTO

  • screenshot o stampa Worklimate;
  • comunicazione a imprese e preposti;
  • eventuale verbale CSE;
  • aggiornamento programma lavori;
  • evidenza di sospensione o rimodulazione attività;
  • misure adottate: acqua, ombra, pause, turni;
  • eventuale motivazione in caso di deroga;
  • riferimenti coerenti in DVR, POS e PSC.

La prima evidenza che potrebbe essere richiesta riguarda la consultazione del sistema Worklimate. Poiché l’applicazione delle limitazioni previste dall’ordinanza dipende dalle condizioni di rischio rilevate per il territorio interessato, risulta opportuno conservare traccia delle verifiche effettuate. Screenshot, stampe dei bollettini giornalieri, registrazioni interne o altre modalità equivalenti possono costituire un utile supporto per dimostrare che il monitoraggio delle condizioni meteoclimatiche viene svolto con regolarità e che le decisioni organizzative sono basate su dati oggettivi.

Particolare attenzione sarà inevitabilmente rivolta alla documentazione di sicurezza. DVR, POS e PSC dovrebbero contenere riferimenti coerenti alla gestione del rischio da stress termico, alle procedure adottate durante le giornate caratterizzate da condizioni critiche e alle misure organizzative previste per la tutela dei lavoratori. In presenza di attività particolarmente esposte, gli organi di controllo potrebbero verificare non soltanto la presenza formale di tali indicazioni, ma anche la loro effettiva applicabilità alle lavorazioni svolte.

Nei cantieri temporanei o mobili assumono particolare rilevanza le comunicazioni tra il Coordinatore per la Sicurezza e le imprese esecutrici. Verbali di coordinamento, disposizioni operative, informative trasmesse alle imprese e documentazione relativa alle modifiche organizzative adottate in occasione delle allerte rappresentano elementi che contribuiscono a ricostruire il processo di gestione del rischio. Quanto più queste informazioni risultano puntuali e facilmente reperibili, tanto più semplice sarà dimostrare l’effettiva attenzione dedicata alla prevenzione.

Anche la formazione e l’informazione dei lavoratori costituiscono aspetti che possono essere oggetto di verifica. La capacità dei lavoratori di riconoscere i sintomi dello stress termico, di adottare comportamenti corretti durante le giornate più calde e di seguire le procedure predisposte dall’azienda rappresenta infatti una componente essenziale della strategia di prevenzione. Per questo motivo è opportuno che le attività informative svolte trovino adeguata evidenza all’interno della documentazione aziendale.

Un elemento spesso sottovalutato riguarda la coerenza tra quanto riportato nei documenti e quanto effettivamente avviene in cantiere o sul luogo di lavoro. Gli organi di vigilanza tendono infatti a valutare non solo la qualità della documentazione prodotta, ma anche la concreta applicazione delle procedure descritte. Un POS che prevede specifiche modalità di gestione delle giornate caratterizzate da rischio elevato deve trovare riscontro nell’organizzazione delle attività, nelle comunicazioni effettuate e nelle decisioni concretamente adottate dalle imprese.

Nei cantieri coordinati da Romeo Safety Italia, particolare attenzione viene dedicata proprio alla tracciabilità delle attività svolte e delle comunicazioni effettuate. Il monitoraggio delle allerte Worklimate, la diffusione delle informazioni alle imprese esecutrici, la verbalizzazione delle decisioni assunte e il costante confronto con i responsabili delle lavorazioni consentono di costruire un sistema documentale coerente con l’effettiva gestione del rischio presente in cantiere. Questo approccio rappresenta uno strumento concreto per migliorare il coordinamento e rafforzare la tutela dei lavoratori.

Prepararsi a un’ispezione significa, in definitiva, essere in grado di dimostrare che il rischio da calore viene gestito attraverso un processo strutturato, basato sulla valutazione preventiva, sulla pianificazione delle attività e sulla documentazione delle misure adottate. Quando questo processo è correttamente organizzato, il controllo diventa l’occasione per evidenziare la qualità del sistema di prevenzione adottato e l’attenzione concretamente dedicata alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Documenti ufficiali da consultare

FAQ SU ORDINANZA N. 484 DEL 9 GIUGNO 2026 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Per “esposizione prolungata al sole” si intende lo svolgimento di attività lavorativa sotto diretto irraggiamento solare, non transitorio ma protratto nel tempo, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.00.

Si intendono i lavori edili previsti dall’Allegato X del D.Lgs. 81/08. Tra essi rientrano, a mero titolo esemplificativo, i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, ristrutturazione di opere edilizie, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, che, come tali, si svolgono all’aperto con conseguente esposizione prolungata al sole.

Si deve rimanere aggiornati e consultare il sito Worklimate inserendo il nome della località in cui viene svolta l’attività lavorativa. In tal modo si potrà verificare se il territorio del Comune in cui viene esercitata l’attività lavorativa è soggetto per quel giorno all’applicazione o meno dell’ordinanza.

Le Amministrazioni comunali potranno valutare le modalità migliori per rendere un opportuno servizio informativo ai propri cittadini. A mero titolo esemplificativo, potranno valutare di inserire sul proprio portale istituzionale internet, un link al sito Worklimate.

Si può considerare intervento di pubblica utilità, in via generale, qualunque operazione, edile o meno, per il quale vi è un interesse della collettività alla sua realizzazione in quanto soddisfa bisogni di interesse pubblico. Stante il contesto alla base dell’ordinanza regionale e la primaria necessità di tutelare la vita e l’incolumità dei lavoratori, si ritiene che siano tali gli interventi che, secondo il prudenziale apprezzamento dell’amministrazione appaltante, non siano procrastinabili o differibili ad orari diversi per la salvaguardia di servizi pubblici essenziali. Per tali interventi, non soggetti all’applicazione del divieto di lavoro dalle 12.30 alle 16.00 nella località a rischio “ALTO”, devono in ogni caso essere applicate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” della Conferenza delle Regioni, che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008.

A norma del D.lgs. 81/08, la tutela del lavoratore si attua attraverso la predisposizione di adeguate ed idonee misure tecniche, organizzative e procedurali. A titolo esemplificativo, la riorganizzazione dei turni e degli orari di lavoro è misura organizzativa; la fornitura di abbigliamento/indumenti e dispositivi di protezione individuale è misura tecnica/procedurale; informare circa il rischio di esposizione è misura generale.

L’ordinanza non supera i vincoli previsti dai regolamenti comunali ma raccomanda ai Comuni di valutare l’opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.

Conclusioni e supporto operativo

L’Ordinanza Regione Lombardia n. 484/2026 richiede alle imprese un approccio strutturato alla gestione del rischio da calore. La verifica quotidiana di Worklimate, la pianificazione delle attività in base al livello di rischio e la corretta documentazione delle decisioni adottate diventano passaggi essenziali per tutelare i lavoratori e rispettare le disposizioni regionali.

Per datori di lavoro, CSE e responsabili di cantiere, il punto non è soltanto interrompere le attività nella fascia oraria vietata quando il rischio è “ALTO”, ma dimostrare che il rischio da stress termico è stato valutato, monitorato e gestito con procedure coerenti. DVR, POS e PSC devono quindi essere aggiornati e utilizzati come strumenti operativi, non come semplici adempimenti formali.

Gestire il rischio caldo con metodo significa anticipare le criticità, organizzare le lavorazioni nelle fasce orarie più favorevoli, informare correttamente i lavoratori e mantenere tracciabilità delle scelte effettuate. Questo consente di ridurre l’esposizione alle alte temperature, migliorare il coordinamento tra le imprese e garantire maggiore continuità operativa anche durante i periodi più critici.

Romeo Safety Italia supporta imprese, committenti e professionisti della sicurezza nella valutazione del rischio da stress termico, nell’aggiornamento di DVR, POS e PSC e nelle attività di Coordinamento della Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

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